Sulla frode sportiva

May 19, 2017 | Autor: Eugenio Guberti | Categoría: Criminal Law, Criminal Justice, Sport, Diritto Penale, Diritto Sportivo, Diritto Penale Sportivo
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Descripción

Sulla frode sportiva
Profili sostanziali
Il reato di frode sportiva è una ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 1 L. 401/89. Tale reato è nato al fine di contrastare varie forme corruttive provenienti dall'esterno e incidenti sul regolare svolgimento delle gare, di salvaguardare il risultato finale e il corretto svolgimento della gara e di impedire, o quanto meno arginare, l'attività di gioco e scommessa clandestina.
Il bene tutelato dalla norma è, quindi, il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive agonistiche, per tali intendendosi quelle organizzate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, dall'UNIRE e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esse aderenti. È, tuttavia, da rilevare come, secondo una parte minoritaria della dottrina, il reato lederebbe non unitariamente il bene giuridico della correttezza e della lealtà nello svolgimento di gare sportive, bensì, al 3° comma, un ulteriore e diverso bene, il patrimonio dei singoli scommettitori , finendo, in tal modo, con il considerare tale comma come un autonomo reato e non più come aggravante.
Per quanto riguarda la condotta, essa può essere distinta in due diverse forme.
La prima, propriamente detta "corruzione sportiva", consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio di qualsiasi genere, sia materiale che morale, a taluno dei partecipanti alla competizione, al fine di condizionare la stessa. Quindi ciò che rileva è solo ed esclusivamente la conoscenza di tale offerte/promessa da parte del destinatario, non rilevando al fine della consumazione che questa venga accettata.
La giurisprudenza, a tal proposito, ha affermato che il reato ex art. 1 L.401/89 "si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificala promessa o l'offerta di vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione".
La seconda, detta "frode a forma libera", consiste nel consiste nel compimento di atti fraudolenti , per tali intendendosi "(…)gli atti che tendono ad influire sui meccanismi attraverso i quali la gara viene organizzata e disciplinata, attentando alla stessa, con riferimento a fattori che, anche potenzialmente, incidono sul risultato", non rilevando il "mere violazioni delle regole di gioco, che sono sanzionabili unicamente dall'ordinamento sportivo", essendo necessario "un 'quid pluris', ovvero un artificio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva".
La dottrina ha, quindi, parlato di "norma a più fattispecie", in quanto costituita "da un'unica norma incriminatrice" all'interno della quale le fattispecie previste integrano "semplici modi di previsione di un unico reato" .
Strettamente connessa al profilo della condotta è la consumazione che, nella corruzione sportiva, si avrà nel momento in cui viene rivolta l'offerta ad un partecipante, indipendentemente dal mezzo usato , non essendo necessario che si addivenga al pactum sceleris. In caso di accettazione della promessa o dell'offerta, si applicherà il II comma del medesimo articolo. Per quanto concerne il reato di frode sportiva a forma libera, la consumazione avverrà nel momento in cui si porranno in essere due o più atti (nella norma infatti si parla di "atti", al plurale) fraudolenti o ingannevoli finalizzati al conseguimento del risultato difforme.
Riguardo alla natura del reato, esso rientra nei reati di mera condotta a consumazione anticipata, la cui consumazione prescinde dall'effettivo verificarsi di un danno , essendo bastevole il porre in essere i comportamento previsto dalla norma. Per tale motivo viene definito anche "reato di comportamento". Il fine della norma non è quello di punire il colpevole di un'alterazione del normale svolgimento di una gara agonistica bensì quello di prevenire che tale alterazione si verifichi.
Strettamente legata alla natura del reato e ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, è la configurabilità del tentativo. Al riguardo sono state formulate due teorie.
La prima vede come ipotizzabile il tentativo "là dove, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, l'offerta o la promessa non giungono a destinazione ma vengono conosciute dal destinatario solo a competizione terminata" . Non è, quindi, esclusa a priori la configurabilità del tentativo, che sarebbe, a detta di tale minoritaria dottrina, possibile nel caso di "corruzione sportiva", nel momento in cui la condotta risulti inidonea al raggiungimento dello scopo, e impossibile, invece, nel caso di "atti fraudolenti", non essendo possibile distinguere questi dagli "atti diretti in modo non equivoco" ex art. 56 c.p. Tale teoria, però non è da ritenere condivisibile in quanto, se si accettasse tale visione, si anticiperebbe eccessivamente la tutela penale, andando a intaccare il principio, basilare nel nostro ordinamento, dell'offensività. Appare quindi costituzionalmente opportuno e preferibile ritenere inammissibile il tentativo, in quanto, per configurare la sussistenza del reato e, conseguentemente la sua consumazione, è sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico protetto e non la sua effettiva lesione.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, per tale intendendosi anche i partecipanti alle gare sportivi . È quindi da respingere quell'orientamento che riteneva non configurabile il reato in capo agli atleti per il semplice fatto che essi sarebbero vittime del comportamento dell'extraneus .
Per quanto riguarda l'eventuale concorrente (eventuale in quanto reato non a concorso necessario), il comma 2 dello stesso art. 1 stabilisce che le stesse pene si applicano al partecipante che accetta denaro, altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.
La condotta di quest'ultimo consiste nell'essere collaborativi e partecipare attivamente e/o passivamente, mettendo a disposizione se stesso, beni o servizi, esplicando un ruolo, anche se gratuito o privo di qualifica. È quindi richiesta l'accettazione della proposta.
La parola partecipante va quindi intesa in senso ampio, ricomprendendo anche tutti i soggetti intranei che abbiano concretamente la possibilità di influenzare il risultato della gara.
È il caso di ribadire che sia intraneus che extraneus, sia colui che accetta che colui che offre, sono puniti a prescindere dalla realizzazione del conseguimento del "risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".
In merito alla persona offesa, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, sono ammissibili quali persone offese dal reato sia le federazioni sportive, in quanto non è eccepibile per queste un difetto di giurisdizione del giudice ordinario per violazione della clausola compromissoria ex art. 4 L. 91/81 , sia le società che hanno subito un danno dal comportamento illecito.
La pena è della reclusione da un mese a un anno e della multa da 258 a 1032 euro.
Al III comma sono presenti sia un'aggravante che un'attenuante.
Il reato è aggravato se il risultato della competizione oggetto di frode è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici o scommessa regolarmente esercitate. In tal caso la pena varia da 3 mesi a 2 anni e la multa varia da 2582 a 25822 euro.
La pena è, invece, diminuita, a seguito della applicazione di una attenuante oggettiva a effetto speciale, cioè nei casi di lieve entità del fatto, intendendosi questa riferita non alle modalità dell'azione o al valore dell'offerta o della promessa, bensì agli effetti dell'azione, cioè dell'influenza dei comportamenti scorretti o sleali ai fini del risultato o alla scarsa importanza della competizione sportiva.
Sono previste dall'art. 5 l. 401/89 anche delle pene accessorie, da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, ai soggetti condannati per il reato di frode in competizioni sportive. Specificatamente sono previsti: divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive o ove si accettano scommesse autorizzate e, inoltre, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle società sportive.
La norma penale non prevede una responsabilità della società sportiva, eventualmente coinvolta per il comportamento dei propri tesserati, in ossequio al dogma "societas delinquere non potest". È, però,da rilevare come, alla luce del d.lgs. 231/2001 possa ipotizzarsi una responsabilità penale societaria. Non è questo il luogo per parlare della responsabilità penale (anche se rubricata ipocritamente come "amministrativa"), su cui molti illustri studiosi e docenti hanno scritto . Ciò che giova ricordare è che la società, a norma della predetta disciplina, risulta responsabile ogniqualvolta sia sprovvista di un modello organizzativo e di controllo idoneo a impedire la commissione di reati.
Ma è altresì vero che il reato di frode sportiva non rientra nei c.d. reati presupposto, un catalogo chiuso di reati cui è applicabile la disciplina sovra richiamata, in ossequio del principio di legalità e i suoi corollari. Recente dottrina e giurisprudenza, però, ritengono che l'aver incluso la fattispecie ex art. 416 c.p. tra i reati presupposto, abbia ampliato la responsabilità degli enti per tutti i reati previsti dal legislatore penale, comportando "almeno in astratto, la possibilità che a fronte di qualunque delitto possa essere contestato ad un soggetto individuato tra quelli di cui all'art. 5 c. 1 lett. A e B del decreto, una presenza di una pianificazione di più delitti e di più autori, non tutti necessariamente dipendenti, anche il delitto associativo e, conseguentemente, la responsabilità dell'ente…". L'idea non appare tanto peregrina se si considera che i reati previsti dall'art. 1 l. 401/89 possano avere un notevole impatto sulla società allorquando questi assicurino la vittoria o un utile posizionamento in classifica e, quindi, il conseguimento di vantaggi patrimoniali e di altra natura. In tal senso si sono schierati anche il Consiglio Federale FIGC e anche l'Assemblea della Lega A Calcio, le quali hanno predisposto una serie di misure volte alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di commissione di illeciti da parte della società .

Alcuni profili processuali
Sull'ammissibilità delle intercettazioni
Si inizi col chiarire la natura delle intercettazioni. Queste sono degli atti investigativi disciplinati dagli artt. 266 e s.s. del c.p.p., aventi carattere invasivo, con profili contrastanti con l'art. 15 Cost., avente ad oggetto la libertà e l'inviolabilità della corrispondenza e di altre forme di comunicazione. A tal proposito la Cassazione ha chiarito come non rientrino nel concetto di intercettazione le registrazioni effettuate da un soggetto non estraneo al colloquio poiché, in tal caso difetta la compromissione del diritto di segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste. In tal caso non avremo intercettazione ma testimonianza .
L'art. 266 c.p.p. individua i reati per i quali può procedersi a intercettazione e, tra questi, non è ricompresa la frode sportiva, né esplicitamente, né prendendo in considerazione i requisiti della pena, che, nel caso del reato trattato, è inferiore al limite minimo di 5 anni, il quale è, invece, previsto per l'applicazione delle intercettazione nelle indagini inerenti i delitti non colposi. A questo si affianca l'art. 270 c.p.p., col quale si stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte. Il problema riguardo all'applicazione di questo articolo e, quindi, sull'utilizzazione delle intercettazioni, sorge quando in un procedimento, che coinvolge più reati per i quali sono state disposte le intercettazioni, vengano meno i reati per i quali tali misure erano state ordinate e compiute, e continui a sussistere il solo reato di frode sportiva. La Cassazione sez. pen., con sentenza n. 12562/10, in applicazione dell'ordinanza n. 251 e della sent. 149/08 della Corte Costituzionale, ha chiarito che queste non sono ammissibili in giudizio, in quanto il diritto di utilizzazione previsto dal codice ha efficacia normativa limitata al solo processo penale per il quale erano state predisposte. Ciò, però, non preclude l'utilizzabilità delle stesse nel giudizio sportivo. L'ordinamento sportivo ritiene infatti pienamente utilizzabili, nei procedimenti di sua cognizione, le risultanze delle intercettazioni effettuate nel processo penale, al fine della "ricognizione storica della condotte", in applicazione e nel rispetto dell'art. 2 c.3 L. 401/89, avente ad oggetto la separazione del procedimento penale da quello sportivo e col quale si riconosce agli organi di giustizia sportiva la possibilità di ottenere copia degli atti del procedimento penale sui quali, hanno chiarito il Comitato disciplinare Lega Professionisti in data 25/08/04, la giustizia amministrativa e il Tribunale Nazionale dell'Arbitrato e dello sport, non è concesso sindacato di legittimità sull'operato dell'autorità giudiziaria penale. È, infatti, compito della giustizia sportiva verificare la regolarità dello svolgimento delle gare e omologarne o meno il risultato, sussistendo, per questa, un obbligo di denuncia all'autorità competente ove si ravvisi la commissione di un illecito penale di cui si venga a conoscenza, fermo restando, comunque, un reciproco obbligo di collaborazione.

Milazzo, 06/05/17
Eugenio Guberti


Cass. pen. 36350/15 e in medesimo senso, in dottrina, M. SFERRAZZA, Illecito sportivo nella giurisprudenza federale
P. ERREDE, Frode sportiva e doping;
Cass. pen. 12562/10. In medesimo senso, GIP Trib. Cremona, ord. 28/05/11 secondo cui "rientrano nel delitto consumato anche tutte le situazioni in cui i giocatori sono stati avvicinati (…) dagli indagati (…) ma poi, alla fine, per circostanze che, magari all'ultimo momento, hanno fatto saltare la combine, nulla si è concluso".
si veda in tal senso il commento di A.MANZI, Ribadita dalla Corte di Appello di Torino la non riconducibilità del doping ai delitti di frode sportiva e di somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica", in Riv. Dir. Econ. Sport, 2006, vol. II, e nel medesimo senso, in giurisprudenza, Cass. pen. sent. 40648/16;
Cass. pen. 36350/15;
Cass. pen. 21324/07;
In maniera analoga la Cassazione in sent. 21324/07 ; in senso contrario Cass. pen. 301/96. In senso affine alla più recente giurisprudenza di legittimità anche la giurisprudenza di merito per la quale la norma "intende punire due diverse condotte accumunate soltanto e da nient'altro che dalla identica rubrica e dall'identico scopo (…) e per tutto il resto tra loro autonome (…)" (Trib. Bologna 27/12/04).
F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011;
in tal senso si è espressa la dottrina maggioritaria, tra cui LAMBERTI;
Cass. pen. 12562/10
in tal senso sia G.I.P. Trib. Napoli sent. del14/12/09, sia Cass. pen. sent. 31623/15 che, nello specifico, lo ha ritenuto un "delitto di attentato"
cit. M. GRASSANI, Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2006, vol. II
P. ERREDE, Frode sportiva e doping
in tal senso sia la giurisprudenza di merito (G.I.P. Trib. Roma sent. 21/02/1992; Cass. pen. sent. 21324/07, cit., la ratio legis ed il necessario dolo specifico non consentono "di escludere la punibilità, con una inammissibile forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla competizione, possono, meglio e più direttamente di altri, alterarne il regolare svolgimento"; Cass. pen. Sent. 34753/12, cit., "i soggetti attivi del reato sono, oltre agli atleti che partecipano alla competizione, anche i dirigenti delle società".
In dottrina nel medesimo senso G. VIDIRI, Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine, in Giust. Pen., 1992, II e P. ERREDE, Frode sportiva e doping, secondo cui possono essere autori del reato "tutti coloro che, in varia misura e a vario titolo, collaborano all'avvenimento agonistico e quindi anche gli allenatori, massaggiatori e tutti fli addettia specifiche mansioni direttamente collegate all'evento agonistico";
vedi A. TRAVERSI, Diritto penale dello sport, Milano, 2001, p. 72
Cass. pen. sent. 36350/15
Ex plurimis G. DE VERO, "La responsabilità penale delle persone giuridiche" in Trattato penale, vol. 4, Giuffré;
A. JANNONE, 231: allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi, in Rivista 231, n.2, 2010
FIGC, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, approvato dal Consiglio Federale il 27 aprile 2015.
Cass. pen. sez. V., 11 maggio 200, Caputo; conforme Cass. pen. sez. VI, 20 novembre 200, Finini.
cosi la Camera di Conciliazione e Arbitrato CONI in data 01/06/07



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