Nota a Trib. Brescia 16 gennaio 2015 – Est. Corazza – A. G. c. Industrie Pasotti S.p.A.

Share Embed


Descripción

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 è illegittimo il licenziamento del dipendente che si sia assentato dal lavoro senza giustificarsi e che abbia mancato di replicare alla lettera di richiamo disciplinare, se la condotta è stata commessa senza cosciente volontà dell’azione, per via di uno squilibrio psicotico che ha impedito al lavoratore di intendere razionalmente la realtà. Il fatto contestato al lavoratore, di cui si predica la sussistenza, va dunque inteso come fatto accertato nella sua globalità e verificato alla luce della sua definizione giuridica e non meramente materiale, come dimostra l’attività di ricostruzione dell’elemento psicologico (imputabilità) del dipendente messa in atto dal giudice de quo.
Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.