LUCA PASSANANTE, La riforma del processo civile inglese, Riv. trim. dir. proc. civ., 2000

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LUCA PASSANANTE

Dottorando di ricerca

La riforma del processo civile inglese: princõÁpi generali e fase introduttiva SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. Ð 2. Le ragioni della riforma. Ð 3. Il metodo. Ð 4. La creazione di nuovi organi per l'attuazione delle riforme: a) il « Civil Procedure Rule Committee »; b) il « Civil Justice Council ». Ð 5. Un codice di procedura civile unificato. Ð 6. Terminologia. Ð 7. L'« overriding objective ». Ð 8. I poteri del giudice. Ð 9. La « jurisdiction ». Ð 10. La fase introduttiva: i « protocolli pre-processuali ». Ð 11. (Segue). Gli atti introduttivi. Ð 12. (Segue). Assegnazione della causa alle diverse procedure.

1. Ð Nel 1999 il processo civile inglese eÁ stato interessato dal piuÁ importante intervento riformatore dai tempi dei Judicature Acts (1). La recente riforma, infatti, anche ad un primo esame rivela caratteristiche che ne anticipano il rilevante impatto sul sistema (2): in primo luogo la sua portata innovativa si manifesta a partire dallo stesso strumento Ð- eccezionale per un paese di common law Ð cui eÁ stata affidata: un vero e proprio codice di procedura civile (3). In secondo luogo, nonostante i cambiamenti siano stati ispirati da esigenze prevalentemente pragmatiche (4), la riforma ha superato l'ottica del « piccolo bricolage » (5), delle modifiche disorganiche e (1) I Judicature Acts nel 1873-1875 abolirono la distinzione tra corti di common law e corti di equity e diedero vita alla Supreme Court of Judicature. In argomento v. CRI2 SCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese , I, Milano, 1994, p. 256 ss., TARUFFO, Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni, in Dig. it., Torino, p. 328 ss.; JACOB, The Fabric of English Civil Justice, London, 1987, in trad. it. La giustizia civile in Inghilterra, Bologna, 1995, p. 47 ss. (2) V. per tutti il recente contributo di ANDREWS, A New Civil Procedural Code for England: Party-Control « Going, Going, Gone », in C.J.Q., 2000, p. 19 ss. (3) Questo codice, che prende il nome di Civil Procedure Rules 1998, eÁ entrato in vigore il 26 aprile 1999. Sui dettagli v. infra. Se fino ad ora quest'espressione per identificare l'insieme delle regole che disciplinano il processo civile poteva sembrare in qualche modo una forzatura dei giuristi appartenenti ai sistemi di civil law, oggi sono le stesse Civil Procedure Rules 1998, Part 1, r. 1.1 a definirsi tali: « These rules are a new procedural code [...] ». (4) V. oltre n 2. (5) Ovvero « petty tinkering » secondo l'espressione di JOLOWICZ, Lo studio del di-

Ð 1354 Ð frammentarie, per assumere l'estensione di un progetto compiuto inteso a ridisegnare la struttura complessiva ed il modo di funzionare del processo. Il nuovo codice, invero, ha introdotto piuÁ o meno esplicitamente alcuni princõÁpi che appaiono disomogenei rispetto a quelli che fino ad oggi in Inghilterra hanno retto la procedura civile: si allude ad un contesto Ð che ormai pare appartenere al passato Ð in cui le parti ed i loro avvocati rivestivano non solo un ruolo essenziale nel dare l'impulso iniziale al processo, ma detenevano sostanzialmente l'esclusiva anche sul suo svolgimento (6). La lentezza ed i costi proibitivi della giustizia da un lato, e dall'altro lato le ombre sulla trasparenza della condotta degli avvocati, nonche il sospetto di interferenze di interessi economici eteronomi nelle scelte processuali consigliate alle parti (7), hanno indotto il Parlamento ed il Governo a varare una riforma volta a spostare dalle parti al giudice il controllo sulla progressione del procedimento. La presa di coscienza, dunque, della difficile conciliabilitaÁ degli interessi privati con l'interesse pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia sembra costituire una delle principali premesse di questa riforma. PiuÁ ampiamente, il disegno attuato con le Civil Procedure Rules 1998 manifesta il venir meno della fiducia un tempo riposta nel principio in forza del quale la libertaÁ delle parti sarebbe in grado di garantire al sistema sicura efficienza (8) e si traduce nella attribuzione al giudice di non pochi poteri, la cui ampiezza e rilevanza hanno fatto Ð a torto o a ragione Ð gridare al tradimento dei valori di base dell'adversary system. Il dibattito, che finisce col coinvolgere anche non irrilevanti profili ideologici, pare ancora lontano dalla conclusione (9). ritto processuale civile in Inghilterra: perche cosõÁ scarno e in ritardo?, in questa rivista, 1998, p. 878. (6) Per l'illustrazione di questi princõÁpi si rimanda a TARUFFO, Diritto processuale civile, cit., p. 339 ss.; ID., Il processo civile « adversary » nell'esperienza americana, Padova, 1979, p. 8 ss.; JACOB, La giustizia civile in Inghilterra, cit., p. 24 ss.; JAMES - HA4 ZARD - LEUBSDORF, Civil procedure , Boston, Toronto, 1992, p. 4 ss; CAPPELLETTI - JOLOWICZ, Public Interest Parties and the Active Role of The Judge in Civil Litigation, Milano, New York, 1975, p. 182 ss. (7) Per tutti, v. ZUCKERMAN, Lord Woolf's Access to Justice: Plus cËa change..., in Mod. Law Rev., 1996, p. 775 ss., ID., Reform in the Shadows' of Lawyers' Interests, in ZUCKERMAN - CRANSTON (a cura di), Reform of civil procedure. Essays on access to justice, Oxford, 1995, p. 61 ss. (8) Una efficace messa a fuoco dei punti di crisi del sistema adversary, pur nel diverso contesto della giustizia civile nordamericana, si trova in TARUFFO, Il processo civile, cit., p.195 ss. Cfr. inoltre DAMASÏKA, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatisitca del processo, trad. it. Bologna, 1991, p. 230, il quale mette in luce come nel modello adversarial puro una parte dovrebbe controllare l'altra. In concreto tuttavia la regola non funziona e nella realtaÁ il dialettico scontro tra le parti si rivela incapace di restituire efficienza al procedimento. (9) Per riflessioni piuÁ o meno critiche su questo tema v. JOLOWICZ, The Woolf Report and the Adversary System, in C.J.Q., 1996 p. 198 ss.; ANDREWS, The Adversarial Principle: Fairness and Efficiency. Reflections on the Recommendations of the Woolf Re-

Ð 1355 Ð Nel nuovo processo resta rilevante la distinzione tra fase di pre-trial e fase dibattimentale. Tuttavia, la previsione di tre differenti procedure per cause di diverso valore (10) introduce una ulteriore distinzione tra una fase introduttiva in senso stretto Ð che va dall'inizio del processo all'assegnazione della causa al track appropriato Ð e la fase successiva, diversa per ogni singolo track Ð che include la fase di pre-trial ed il trial stesso Ð. Nelle pagine che seguono sono illustrati i princõÁpi generali e la fase introduttiva della nuova procedura, mentre ci si ripromette di approfondire l'esame dei diversi tracks in un prossimo lavoro. 2. Ð Il dibattito sulla giustizia ha da tempo messo in luce che la crisi del sistema eÁ principalmente imputabile a tre fattori concorrenti: i costi eccessivi per le parti in causa, la lentezza del processo, la complessitaÁ della procedura (11). Nel tentativo di porre rimedio alla situazione, nell'aprile del 1994 il Lord Cancelliere incaricoÁ Lord Woolf di condurre un'inchiesta sullo stato della giustizia civile e contemporaneamente di predisporre un progetto in grado di ampliare il c.d. access to justice, semplificare la procedura e ridurne i costi. Con l'espressione access to justice, concetto chiave su cui fa perno tutta l'inchiesta, si intende descrivere da un lato la facilitaÁ con cui il cittadino puoÁ servirsi dei tribunali per vedere attuati i propri diritti e dall'altro Ð nella speculare prospettiva dell'amministrazione delle corti Ð l'efficienza con cui il sistema giudiziario riesce a rispondere a tale domanda di giustizia (12). Dopo alcuni anni di accesi dibattiti si eÁ giunti, attraverso due ampi reports e la stesura di una bozza contenente nuove regole di procedura civile, alla approvazione di uno statutory instrument (13) recante un nuovo port, in ZUCKERMAN - CRANSTON, Reform, cit., p. 169 ss.; ZANDER, The Woolf Report: Forwards or Backwards for the New Lord Chancellor?, in C.J.Q., 1997, p. 208 ss. (10) Tali procedure sono denominate tracks, letteralmente carreggiata, binario. Sui tracks in generale v. oltre n. 12. (11) Si tratta di problemi tutt'altro che nuovi, evidenziati e confermati ripetutamente dal CANTLEY COMMITEE, Report on Personal Injury Litigation Procedure Working Party, Cmnd. 7476, 1979, dal HELIBRON HODGE, Report, Civil Justice on Trial. The case for change, 1993, e, piuÁ di recente dal MIDDLETON, Report del settembre 1997. (12) Sull'amplissimo tema dell'accesso alla giustizia nella letteratura italiana si rinvia a CAPPELLETTI, Access to Justice and the Welfare State, Firenze, 1981, passim. Per una sintesi del Florence Access-to-Justice Project v. DENTI, Accesso alla Giustizia e Welfare State, in questa rivista, 1982, p. 618 ss.; VARANO, Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna, Milano, 1973, p. 421 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche si rinvia a CAPPELLETTI, Dimensioni della giustizia nelle societaÁ contemporanee, Bologna, 1994, p. 71. (13) Strumento di legislazione delegata, emanato dal Governo su delega del Parlamento. Si tratta dello SI 1998/3132, successivamente modificato da The Civil Procedure (Amendment) Rules 1999 (SI 1999/1008), The Civil Procedure (Amendment) Rules 2000 (SI 2000/221), The Civil Procedure (Amendment No. 2) Rules 2000 (SI 2000/ 940), The Civil Procedure (Modification of Enactments) Order 2000 (SI 2000/941), The

Ð 1356 Ð corpo di norme, denominato Civil Procedure Rules 1998 (14), ed entrato in vigore il 26 aprile 1999. Fin dall'inizio eÁ stata avvertita l'esigenza di avere a disposizione dati attendibili sui costi e sui tempi della giustizia civile. Oltre ad utilizzare tutti i dati giaÁ disponibili da inchieste svolte in precedenza, Lord Woolf ha altresõÁ ordinato una ricerca specifica nel campo dei costi nelle liti, da effettuarsi sulla base dei dati raccolti dal Supreme Court Tax Office (SCTO) (15). L'inchiesta ha messo in evidenza una situazione piuttosto singolare e per certi versi paradossale, in cui la media dei costi sostenuti era proporzionalmente decrescente all'aumentare del valore della causa (16). In secondo luogo Lord Woolf ha inteso affrontare, con l'ausilio di dati statistici, anche il problema della lentezza. La maggior parte della cause aveva una durata media compresa tra i 20 ed i 35 mesi, mentre in caso di lesioni personali e di responsabilitaÁ professionale dei medici il tempo per ottenere una decisione saliva ad una media compresa tra i 54 ed i 61 mesi (17). La maggior parte del ritardo era concentrato nella fase proCivil Procedure (Amendment No. 3) Rules 2000 (SI 2000/1317). Cfr. anche The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000 (SI 2000/1071). (14) Oltre nel testo CPR. (15) L'inchiesta, condotta da Hazel Genn, eÁ stata pubblicata per la prima volta in Access to Justice, Interim Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, June 1995, London, Hmso, annex 3, p. 248 ss. I risultati di questa inchiesta, tuttavia erano parziali, perche condotti su un numero di casi limitato (673). Successivamente lo studio definitivo sui costi, realizzato attraverso l'esame di 2.184 casi, eÁ stato pubblicato in un volume separato dal titolo Survey of Litigation Costs ed i suoi risultati principali sono riassunti in Access to Justice, Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, July 1996, London, Hmso, annex 3, p. 349 ss. (16) Nei casi piuÁ modesti le spese processuali (l'espressione inglese eÁ costs, termine con cui si indica il complesso delle spese che le parti devono affrontare: dalle parcelle degli avvocati, agli onorari dei consulenti tecnici, ai diritti da pagare ai tribunali) superano il 100% del valore della causa. Nei casi compresi tra le 12.500 e le 25.000 sterline la media delle spese processuali va dal 40 al 95% del valore della causa, mentre solo nelle cause di valore superiore alle 50.000 sterline ci si puoÁ ragionevolmente attendere che le spese si mantengano al di sotto del valore della causa (Access to Justice, Final Report, cit., p. 17, par. 11). (17) Non eÁ un caso che i protocolli pre-processuali (v. infra n. 10) siano stati elaborati proprio con riguardo alle cause aventi ad oggetto lesioni personali e la responsabilitaÁ professionale dei medici. La situazione inoltre era aggravata dal fatto che, paradossalmente, le cause piuÁ semplici e quelle in cui le parti sono assistite dal legal aid assorbivano piuÁ tempo delle altre. Inoltre le cause piuÁ lunghe rappresentavano il 54% di quelle risolte in via transattiva, con una durata media tra i 42 ed i 48 mesi, mentre i processi chiusi con sentenza duravano mediamente 25 mesi: in altre parole si ha l'impressione che le trattative per guadagnare una transazione, anziche ridurre i tempi, dessero luogo ad un appesantimento del processo. Cfr. Access to Justice, Final Report, cit., p. 18, §§ 13 e 14. Altri e piuÁ precisi dati statistici possono rinvenirsi in Lord Chancellor Department, Judicial Statistic. Annual report, Hmso, 1994, p. 42 (in cui sono riportati i dati relativi alla durata del processo a partire dal 1990); piuÁ di recente Lord Chancellor Department, Judicial Statistic. Annual report, Hmso, 1998.

Ð 1357 Ð cessuale che va dall'inizio del processo al c.d. setting down, cioeÁ all'iscrizione della causa al ruolo per il dibattimento. In altre parole gran parte del tempo era perso durante la fase preliminare (18). La strategia proposta da Lord Woolf nei suoi due reports per ridurre tempi e costi eÁ duplice: da un lato essa prevede l'introduzione di un nuovo schema di processo, in grado di procedere a « tappe forzate » e con un pregnante controllo del giudice durante la fase preliminare, assistita altresõÁ da sanzioni in caso di mancata collaborazione delle parti (19). Dall'altro lato, sul versante dei costi, Woolf, per disincentivare un indiscriminato investimento nelle spese legali, ha previsto l'introduzione di un sistema di fixed costs per mezzo del quale se ne limita l'importo recuperabile dalla parte vittoriosa nei confronti dell'avversario soccombente (20). 3. Ð L'Inghilterra eÁ un Paese in cui anche a livello normativo i cambiamenti radicali o comunque « globali » rappresentano per lo piuÁ un'eccezione. Era quindi importante che il percorso verso un codice di procedura civile del tutto nuovo fosse assistito da un'attenzione adeguata in relazione al metodo (21). Per comprendere appieno la delicatezza del compito assegnato a Lord Woolf eÁ necessario tener presente che le Rules of Supreme Court nell'arco di oltre 120 anni hanno subõÁto una completa revisione una sola volta: dopo essere state approvate con il Judicature Act nel 1875 e rivisitate nel 1883, sono state integralmente rivedute soltanto nel 1965 (22). Non che da allora le regole processuali siano rimaste assolutamente immutate, ma tanto le modifiche apportate alle rules dagli appositi committees di giudici e avvocati quanto le Practice Directions emanate dalle singole corti in forza della inherent jurisdiction (23), introducono no(18) Per una conferma di queste conclusioni, v. SCOTT, Caseflow Management in the Trial Court, in ZUCKERMAN - CRANSTON, Reform, cit., p. 11. (19) Nel modello destinato alle cause di medio valore, il fast track, la causa deve concludersi entro trenta settimane ed il trial occupa un lasso di tempo il piuÁ ristretto possibile, peraltro predeterminato, e di regola non superiore ad un giorno. (20) Del nuovo sistema di fixed costs ci si occuperaÁ piuÁ approfonditamente in un prossimo lavoro. (21) Il metodo seguõÁto ricalca un modello, comune a gran parte delle riforme, « cosõÁ articolato: situazione attuale Ð proposte di riforma Ð sostegno o opposizione Ð cambiamento attuato Ð nuova soluzione Ð accettazione generale » (JACOB, La giustizia in Inghilterra, cit., p. 236). Si tratta di un archetipo che ha consentito un completo assorbimento delle riforme giuridiche, « al punto che anche chi in passato le aveva ostacolate non sembra piuÁ disposto ad avallare un ritorno allo status quo ante » (ibidem). (22) Attraverso lo Statutory Instument 1965 No. 1776. Una sintetica ricostruzione della storia delle Rules of the Supreme Court si trova in Supreme Court Practice 1999, (il c.d. White Book), 1, § 1/1/1. In italiano v. TARUFFO, Diritto processuale civile, cit., p. 330 ss.; JOLOWICZ, L'amministrazione della giustizia civile: Inghilterra e Galles, in La giustizia civile nei paesi comunitari, a cura di Fazzalari, Padova, 1994, p. 146 ss.; MOCCIA, I regolamenti della Corte Suprema, con Nota introduttiva ed annotazioni esplicative, in Ricerche sul processo, 6. Il processo civile inglese, Rimini, 1991, p. 65 ss. (23) Sul tema della inherent jurisdiction v. JACOB, La giustizia civile in Inghilterra, cit., p. 68 ss.; piuÁ ampiamente ID., The inherent jurisdiction of the Court, in The reform of Civil procedural Law, London, 1982, p. 221.

Ð 1358 Ð vitaÁ caratterizzate da continuitaÁ con le regole precedenti (24). EÁ il sistema stesso che produce innovazioni lente e graduali, frequenti ma per lo piuÁ minime. In questo contesto eÁ comprensibile che Civil Procedure Rules completamente nuove rappresentino un momento di rottura con un meccanismo evolutivo prevalentemente affidato al frequente ma complessivamente lento rule-making di courts e committes (25). Dopo poco piuÁ di un anno dall'incarico ricevuto dal Lord Cancelliere, Lord Woolf pubblicoÁ un primo Interim Report (26) in cui veniva formulata una proposta di riforma globale del sistema di giustizia civile inglese. Nel luglio del 1996 veniva pubblicato il Final Report (27) accompagnato da un'altra pubblicazione, denominata Draft Civil Proceeding Rules (28) contenente la bozza di un nuovo nucleo di regole processuali da sostituire alle vecchie Rules of the Supreme Court (29) e County Court Rules (30). Il metodo eÁ stato, fin dall'inizio, quello dell'ampia consultazione, in grado di coinvolgere tutte le categorie toccate in qualche modo dalla riforma: giudici, avvocati, professori universitari, associazioni di professionisti appartenenti ai settori piuÁ diversi (assicurativo, medico, imprenditoriale, di associazioni di consumatori, di utenti delle corti) (31). I contributi sono stati raccolti in occasione di seminari ed incontri tenutisi tra il 1994 e il 1996 a Londra, in UniversitaÁ del Galles e dell'Inghilterra, nonche attraverso conferenze negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, e a Hong Kong. Ancora, singoli professionisti od organizzazioni della piuÁ diversa natura hanno contribuito con commenti e suggerimenti scritti sui temi della riforma (32). Tanto l'Interim quanto il Final Report sono stati pubblicati in internet, in siti appositi da cui gli interessati venivano invitati a formulare le proprie critiche ed osservazioni, inviandole ad un sito di posta elettronica destinato allo scopo (33). La cura riservata a promuovere una vasta informazione, nonche stimolare dibattiti, interventi e critiche eÁ stata essenziale per evitare opposizioni dell'ultima ora e creare le condizioni per l'introduzione « pacifica » (24) Sottolinea questo profilo la nota di Joseph Jacob al Civil Procedure Act 1997 in Current Law Statutes, 1997, Sweet & Maxwell, 1, 12-4/5. (25) Cfr. JOLOWICZ, L'amministrazione della giustizia civile, cit., p. 146 nota 18. (26) Access to Justice, Interim Report, cit. (27) Access to Justice, Final Report, cit. (28) Access to Justice, Draft Civil Proceeding Rules, July 1996, Hmso. (29) Oltre nel testo RSC. (30) Oltre nel testo CCR. (31) Access to Justice, Interim Report, cit., Consultation Process, annex 1, p. 223 ss. ed Access to Justice, Final Report, cit., annex p. 332 ss. (32) Lord Woolf si dice grato per tutti i contributi di cui ha potuto avvalersi in Access to Justice, Final Report, cit., annex 2, p. 335. Si osservi, tuttavia, che questa operazione esplorativa eÁ rimasta sostanzialmente esente da contributi provenienti da paesi di civil law o comunque non di common law. Lo scarso interesse per un approccio comparatistico eÁ lamentato da JOLOWICZ, Lo studio, cit., p. 884. (33) Attualmente i due Reports si trovano pubblicati in http://www.law.warwick.ac.uk/Woolf/.

Ð 1359 Ð di una riforma sotto molti profili rivoluzionaria (34). Non che i dissensi (35) e le preoccupazioni Ð queste ultime soprattutto da parte di avvocati (36) Ð non siano stati espressi, ma hanno assunto il tono del confronto critico e del dibattito costruttivo e, piuttosto che rappresentare un ostacolo al lavoro di coloro che elaboravano il progetto di riforma hanno costituito utile fonte di suggerimenti. 4. Ð a) Tradizionalmente in Inghilterra il potere di promulgare le norme in materia processuale non spetta al Parlamento, ma ad appositi committees che si compongono per lo piuÁ di giudici e avvocati (37). In particolare fino al 1997 esistevano un Rule Committee competente all'emanazione delle norme processuali da applicarsi davanti alle County Courts ed un Supreme Court Rule Committee con il compito di formulare le Rules of the Supreme Court (38). A seÂguito dell'approvazione da parte del Parlamento del Civil Procedure Act 1997 (39), questi due committees sono stati sostituiti da un unico Civil Procedure Rule Committee con l'incarico di provvedere alla stesura delle nuove regole. Il nuovo organismo eÁ composto dal Master of the Rolls e dal Vice Cancelliere, nonche da altri 12 membri nominati dal Lord Cancelliere. La composizione del Committee tende a garantire la presenza di giudici e avvocati che abbiano esperienza nella procedura della Supreme Court e delle County Courts. La nuova legge inoltre prevede la presenza di membri con esperienza nel campo della tutela del consumatore e nel settore della consulenza legale ai cittadini non esperti in materie giuridiche. La presenza di componenti « laici » ha lo (34) Viene spontaneo il confronto con quanto accadde in Italia con la riforma del 1990). Il clima di allora, dominato dalla scarsa informazione, causoÁ robuste proteste dai toni non sempre costruttivi. In argomento v. BALENA, Ancora interventi urgenti sulla riforma del processo civile, in Giur. it., 1995, IV, c. 318 che espressamente si disse deluso per la mancata, ma auspicabile ampia consultazione che coinvolgesse universitaÁ, ordini professionali, associazioni. Sullo stesso tema SCHLESINGER, La riforma della riforma. Giustizia civile: ancora un decreto, in Corr. giur., 1995, 9, p. 1005 ss.; COSTANTINO, Il processo incivile nel 1995 (note sull'applicazione dimezzata della riforma), in Foro it., 1995, V, c. 230. (35) L'a. piuÁ tenace e piuÁ noto delle critiche alla riforma Woolf eÁ Michael Zander di cui v. in particolare ZANDER, How does judicial case management work?, in N.L.J., p. 353 ss.; ID., How does judicial case management work?, in N.L.J., 1997, p. 539; ID., Woolf on Zander, in N.L.J., 1997, p. 768 ss.; ID., The Woolf Report, cit., p. 208 ss.; ID., The trouble with fast track fixed cost, in N.L.J., 1997, p. 1125 ss. Cfr. Anche MEARS, Too late for carbon dating [supporting Zander's criticism], in N.L.J., 1997, p. 1597 s. (36) Sul punto v. ARMSTRONG, Perspectives on court management, in N.L.J., 1994, p. 131, in cui l'a. riferisce i risultati di un'inchiesta condotta con lo scopo di raccogliere aspettative e preoccupazioni di giudici e avvocati sulla riforma. Gli avvocati si dicono fortemente perplessi sulla possibilitaÁ di conciliare velocitaÁ e giusitizia. (37) JACOB, La giustizia civile, cit., p. 61 ss. (38) Sul Supreme Court Rule Committee sua evoluzione, composizione e funzioni, v. MOCCIA, Ricerche sul processo, 6. Il processo civile inglese, Rimini, 1981, pp. 79-85. (39) Civil Procedure Act 1997 (1997 c. 12) in Current Law Statutes, 1997, ed in Halsbury's Statutes Service, 1997, p. 99 ss., entrambi annotati.

Ð 1360 Ð scopo di fare da contraltare al punto di vista, per lo piuÁ tecnico, espresso da giudici e avvocati ed eÁ in sintonia con la tendenza a rendere il processo civile uno strumento piuÁ accessibile e piuÁ comprensibile. Il lavoro del Civil Procedure Rule Committee si eÁ svolto con il costante riferimento ad una bozza predisposta da Lord Woolf (40), che ha costituito la base su cui le nuove CPR sono state formulate. b) In Inghilterra a partire dal 1851 sono stati elaborati oltre sessanta reports recanti proposte di riforma sugli aspetti piuÁ diversi della procedura civile e dell'organizzazione delle corti (41). EÁ stata sempre avvertita, dunque, l'esigenza di studiare e controllare periodicamente il sistema. Lord Woolf si eÁ mosso nel senso di una istituzionalizzazione di questo meccanismo, proponendo la costituzione di un apposito organo collegiale, denominato Civil Justice Council, con il compito di provvedere ad un costante monitoraggio del sistema (42). Il Civil Justice Council eÁ stato istituito per legge (43) con il compito di controllare il funzionamento del processo, di considerare quali siano le scelte piuÁ opportune per migliorarne accessibilitaÁ ed efficienza, di tenere informati il Lord Cancelliere e la magistratura della evoluzione del sistema, di formulare proposte da sottoporre al Lord Cancelliere ed al Civil Procedure Rule Committee (44). La sua composizione eÁ tale da dar voce a tutte le categorie in qualche modo interessate all'amministrazione della giustizia (45). Esso infatti comprende, oltre a membri della magistratura, dell'avvocatura e funzionari delle corti, anche esperti nei settori dei consumatori, dell'assistenza legale e rappresentanti di particolari categorie di litiganti, quali ad es. imprenditori o lavoratori (46). Di sicuro rilievo eÁ il ruolo che un tale consiglio potraÁ svolgere nel coordinare e convogliare le iniziative ed i contributi provenienti da tutte le categorie interessate (47). 5. Ð Sono le stesse CPR in apertura a definirsi « a new procedural code » (48), la cui principale novitaÁ si trova enunciata nello stesso testo (40) La bozza che ha fatto da traccia per il lavoro del Committee eÁ pubblicata in Access to Justice, Draft Civil Proceedings Rules, cit. (41) Access to Justice, Interim Report, cit., p. 4, § 2 ss. (42) Le proposte sono contenute in Access to Justice, Interim Report, cit., sec. VI, chap. 27; nonche in Access to Justice, Final Report, cit., sect. I, § 20. (43) Con il Civil Procedure Act 1997, sec. 6. Tra gli altri ha dato la notizia dell'effettiva nomina dei suoi membri N.L.J., 1998, p. 271. (44) Civil Procedure Act 1997, sec. 6 (3). (45) Sottolinea questo aspetto il segretario parlamentare del Lord Chancellor Department, Mr. Gary Streeter, che in un discorso alla Camera dei Comuni affermava: « The estabilishment of the Civil Justice Council is important to ensure that alla those with an interest in the civil justice system can play their part in the reform process » in Hansard, H.C., 291, c. 212. (46) Civil Procedure Act 1997, sec. 6 (2). (47) EÁ lo stesso Lord Cancelliere, Lord Irvin of Lairg, ad affermato in un suo intervento alla House of Lords, riportato in Hansard, H.L., 575, c. 11 CWH. (48) CPR r. 1.1.

Ð 1361 Ð delle Rules (49): la nuova procedura si applicheraÁ sia davanti alla High Court che alle County Courts, ed anche davanti alla Civil Division della Court of Appeal, sostituendo ed insieme unificando le precedenti RSC e CCR. Non si tratta, tuttavia, di una sostituzione completa delle vecchie regole processuali. Queste ultime infatti sopravvivono in due schedules annesse alle CPR, in cui sono riprodotte quelle norme delle vecchie RCS e CCR che continueranno rispettivamente ad applicarsi solo dinanzi alla High Court e alle County Courts. L'intervento su questa parte di norme si eÁ limitato ad una revisione per lo piuÁ terminologica, volta a renderle compatibili e ad armonizzarle con le nuove regole processuali (50). Le CPR, inoltre, sono accompagnate da un corpo consistente di Practice Directions (51), che precisano le nuove Rules con lo scopo di agevolarne l'interpretazione e l'applicazione. Leggendole ci si accorge presto che sono strettamente connesse alle CPR e che una comprensione piena del nuovo sistema non puoÁ prescindere da una lettura combinata dei due corpi normativi. 6. Ð Se eÁ vero che questa riforma si propone di costituire la pietra angolare per un cambiamento nella cultura giuridica inglese e nel modo di pensare e di agire di giudici e avvocati, non poteva certo mancare una revisione terminologica volta a modernizzare e a rendere piuÁ comprensibile un lessico considerato obsoleto ed oscuro (52). CosõÁ, oggi, scompaiono i pleadings per diventare statements of case, scompare la discovery per diventare disclosure, i writs sono claim forms, il plantiff eÁ claimant ed un counterclaim prende il nome di part 20 claim (53). Le novitaÁ lessicali non basteranno certo a migliorare il processo e a renderlo piuÁ efficiente, ma sono un segno. Rappresentano quantomeno l'intenzione di avvicinare gli strumenti di giustizia al cittadino comune (torna cosõÁ il concetto di access to justice) e di renderli piuÁ comprensibili ed in tal modo forse piuÁ accessibili. D'altro canto eÁ quasi impossibile evitare il linguaggio tecnico in un codice di procedura civile: anche per questo eÁ stato introdotto, in appendice alle CPR, un glossario in cui viene chiarito con un lessico comune il significato dei principali termini tecnici. Anche sotto il profilo strutturale la formulazione del nuovo codice eÁ ispirata alla piuÁ elevata comprensibilitaÁ: consultando le CPR si trova rispettato il principio espresso da Lord (49) CPR r. 2.1. (50) In casi piuttosto rari l'unificazione della procedura eÁ avvenuta a livello delle medesime schedules, attraverso, ad es. l'estensione anche alle County Courts di un segmento di procedura originariamente applicabile solo dinanzi alla High Court: eÁ quanto eÁ accaduto, ad esempio, per il procedimento speciale in tema di ereditaÁ: all'RSC ord. 99 riprodotta nelle CPR schedule 1, eÁ stata aggiunta una Rule Al, che dispone: « this order applies to proceeding both in the High Court and the County Court »; il corrispondente CCR ord. 48 eÁ stato abrogato e pertanto non riprodotto nella schedule 2. (51) In seÂguito abbreviato in PD. (52) Access to Justice, Final Report, cit., p. 275 s. (53) Per un'esauriente rassegna delle novitaÁ terminologiche v. ANDREWS, A New Civil Procedural Code, cit., p. 37.

Ð 1362 Ð Woolf, in forza del quale la maggior accessibilitaÁ della procedura era obiettivo da perseguire anche attraverso una stesura fortemente semplificata delle nuove regole, talche ogni rule od ogni suo paragraph non contengono quasi mai piuÁ di una norma (54). 7. Ð Le nuove norme dichiarano, come giaÁ accennato, di essere un nuovo codice di procedura civile avente lo scopo di mettere i giudici in condizione di trattare le cause in modo appropriato (55). La legge definisce tale obiettivo « overriding » e spiega che, per perseguirlo, in concreto la corte dovraÁ assicurare la paritaÁ delle parti, risparmiare sui costi, curare che una causa sia trattata correttamente e con speditezza in proporzione al suo valore, alla sua complessitaÁ ed alle condizioni economiche delle parti (56). CioÁ significa che alla causa dovraÁ essere riservata una parte di mezzi proporzionata anche alle risorse che le altre cause richiedono (57). In altre parole la legge processuale si fa carico di ricordare che le risorse per l'amministrazione della giustizia non sono illimitate e che ogni atto in cui si estrinseca l'esercizio della funzione giurisdizionale deve essere compiuto nella consapevolezza che riservare alla causa che si sta trattando tutti i mezzi Ð prevalentemente, ma non solo, tutto il tempo Ð a disposizione, cosõÁ come se fosse l'unica, significa condurre il sistema al collasso. Per evitarlo e per realizzare, viceversa, l'overriding objective le corti hanno il dovere di praticare attivamente il case management (58) ed in particolare di: a) incoraggiare le parti alla reciproca cooperazione nella conduzione del processo; b) identificare le questioni ad uno stadio iniziale; c) decidere quali questioni richiederanno di essere trattate in modo approfondito e quali, invece, dovranno essere decise in via sommaria; d) stabilire l'ordine in cui le questioni andranno decise; e) incoraggiare le parti all'uso di alternative dispute resolution (59); f) aiutare le parti a transigere la causa in tutto o in parte; g) fissare un calendario o controllare altrimenti la progressione della causa; h) considerare se i benefici di determinate scelte processuali ne giustifichino i costi; (54) Per l'affermazione di questo principio, v. Access to Justice, Final Report, cit., chap. 20, §§ 23-24, p. 278. (55) CPR r. 1.1 (1): « These rules are a new civil procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly » in questa frase il termine « justly » sembra esprimere insieme un concetto di giustizia e adeguatezza. (56) CPR r. 1.1 (1) (a)-(d). (57) CPR r. 1.1 (1) (e). (58) CPR r. 1.4. Sul case management v. infra n. successivo. (59) Il fenomeno delle ADR Ð attuale e complesso Ð in questa sede non puoÁ essere nemmeno accennato. Per un recente aggiornamento in tema di Alternative Dispute Resolution, v. SILVESTRI, Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in questa rivista, 1999, p. 321 ss.

Ð 1363 Ð i) trattare quanti piuÁ aspetti possibile della causa in un'unica occasione; j) trattare la causa senza richiedere la presenza delle parti; k) fare uso della tecnologia; l) dare direttive affinche il dibattimento proceda rapidamente e con efficienza. 8. Ð La piuÁ consistente delle novitaÁ introdotte con le nuove CPR eÁ rappresentata dal c.d. judicial case management, o piuÁ semplicemente case management. Per capire di che si tratti e perche rappresenti una novitaÁ sono necessarie alcune brevi premesse. Il modello processuale adottato in Inghilterra eÁ ispirato alla dottrina dell'adversary system, in forza della quale, in estrema sintesi, la distribuzione dei poteri tra giudici e parti risponde ad una idea del processo come libero scontro tra contendenti che nel rispetto delle regole si sfidano davanti ad un giudice passivo. Sono corollari dell'adversary system i due princõÁpi della party-presentation e party-prosecution. Grosso modo, il primo vuole che appartenga in via esclusiva alle parti il potere di andare alla ricerca delle prove e di allegarle a conforto dei fatti affermati, nonche di elaborare gli argomenti giuridici a sostegno delle proprie pretese. Il secondo richiede che siano le parti ad iniziare il procedimento, fissandone l'oggetto, ed a farlo proseguire fino alla sua conclusione (60). Un tale modello si giustifica Ð forse, rectius, si giustificava Ð con la convinzione che per garantire l'efficiente amministrazione della giustizia sia sufficiente, o in ogni caso determinante, affidarsi agli sforzi delle parti, motivate dal proprio interesse in gioco (61). Non da oggi, tuttavia, si dubita della bontaÁ di tale affermazione e recentemente si eÁ sostenuto che proprio la cultura dell'adversary system tende a degenerare in un contesto in cui il processo appare sempre piuÁ come un campo di battaglia dove il combattimento si svolge senza regole (62). L'idea che l'interesse delle parti sia l'unico « motore » in grado di far procedere efficacemente la macchina del processo eÁ entrata in crisi e a quanto pare eÁ lo stesso sistema che, in alcuni casi, contiene contraddizioni destinate a ripercuotersi negativamente sulla sua efficienza. Ad esempio, gli onorari degli avvocati inglesi sono calcolati sulla base del numero di ore impiegate tanto nella redazione di atti, quanto nella presenza in udienza, il che rappresenta una sorta di vero e proprio incentivo a protrarre il giudizio, piuttosto che ad accelerarne il corso per arrivare presto alla decisione (63). (60) La sintesi estrema con cui si eÁ esposto un tema cosõÁ ampio e complesso obbliga ad alcuni rivii: TARUFFO, Diritto processuale civile, cit., p. 339 ss., ID., Il processo civile, cit., p. 8 ss.; JACOB, La giustizia civile, cit., p. 24 ss.; JAMES - HAZARD - LEUBSDORF, Civil procedure, cit., p. 4 ss.; DAMASÏKA, I volti della giustizia e del potere, cit., p. 173 ss. (61) Sul tema delle implicazioni ideologiche dell'adversary system e delle sue connessioni con il liberalismo classico, seppure trattato nel contesto della giustizia nordamericana, v. TARUFFO, Il processo civile, cit., p. 259 ss. (62) Access to Justice, Interim Report, cit., p. 7. (63) Lord Woolf parla di una vera e propria « cultura del ritardo » in Access to Ju-

Ð 1364 Ð Da oltre un decennio studiosi e operatori del processo caldeggiano l'introduzione, anche in Inghilterra, di una tecnica sorta negli Stati Uniti e giaÁ sperimentata anche in altri paesi con esiti che, almeno all'origine, apparivano promettenti (64). Si tratta, appunto, del case management (65), per mezzo del quale si attua quello che eÁ stato definito un « trastice, Interim Report, cit., p. 12. Cfr. anche SCOTT, Caseflow Management, cit., p. 10 s. Per queste ed ulteriori osservazioni sul rapporto di causa ad effetto tra il sistema degli onorari ed i ritardi nel processo v. anche ZUCKERMAN, Lord Woolf's Access to Justice, cit., 1996, p. 775 ss., ID., Reform in the Shadows of Lawyers' Interests, cit., p. 61 ss. La percezione di questo problema eÁ tutt'altro che nuova: JOLOWICZ nel 1975 in CAPPELLETTI - JOLOWICZ, Public Interest Parties, cit., p. 192, scriveva: « Not only is it legitimate to suppose that delays in taking procedural steps are attributable more often to the pressure of work in the legal profession or the convenience of the lawyers than to the needs of the parties themselves, but not infrequently the inaction of both sides may lead to the stagnation of the action for very long periods of time ». (64) CRANSTON, Social Research and Access to Justice, in ZUCKERMAN - CRANSTON, Reform of civil procedure, cit., p. 39. PiuÁ di recente peroÁ si sono addensate ombre sul successo di questa tecnica: al riguardo v. FLANDERS, Case Management: Failure in America? Success in England and Wales, in C.J.Q., 1998, p. 308 ss. Sul punto v. anche ZANDER, How does judicial case management work?, cit., pp. 353 ss., 539. Per un recente contributo sulla tendenza all'introduzione del case management in molti paesi si rinvia a ERASMUS, Civil Procedural Reforms. Modern Trends, in Stell. L.R., 1999, p. 3 ss. (65) La tecnica del case management nasce molti anni fa negli Stati Uniti. Benche non sia possibile fissarne la data di nascita con precisione, si puoÁ affermare con buona approssimazione che essa, nell'aÁmbito della giustizia civile, eÁ sorta a partire dagli anni Settanta (in argomento, cfr. SCOTT, op. ult. cit., p. 3, il quale fissa la data di nascita del caseflow management Ð variante terminologica di case management Ð nel 1973, anno in cui venne pubblicato uno studio di SOLOMON, Caseflow Management in the Trial Court, Supporting Studies 2, American Bar Association Commission on Standard Judicial Administration. Un aggiornamento dello studio citato si trova in SOLOMON - SOMERLOT, Case Management in the Trial Court, Now and in the Future, 1987). Il modello, di origine americana, eÁ stato successivamente esportato in molti dei paesi di common law, quali ad es. l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Scozia. (Per la letteratura sul case management in questi paesi si rinvia a MCMANUS, Case Management in the Family Court of Australia, in C.J.Q.,1990, p. 280 ss.; ID., Reforms to the Adversarial Process in civil litigation. Part I, in A.L.J., 1995, 69, pp. 705 ss.; ID., Reforms to the Adversarial Process in civil litigation. Part I, in A.L.J., 1995, 69, pp. 705 s., 790 ss., per l'Australia; Ontario Law Reform Commission, Rethinking civil justice: research studies for the civil justice review, 2, p. 429 ss., per il Canada; WADIA, Judicial Case Management in Scotland. Indecision and Indigestion, in Sc. L. T., 1997, 31, p. 255 ss.; ID., Judicial Case Management. The Quiet but Significant Revolution, in Hume Paper on Public Policy, 1998, vol. 5, n. 4, per la Scozia). In questa sede non eÁ possibile nemmeno abbozzare una comparazione tra i diversi modelli. Basti, tuttavia, rilevare che l'identitaÁ terminologica non sempre corrisponde ad una identitaÁ sostanziale. In particolare negli Stati Uniti il case management nasce come una tecnica adottata pressoche spontaneamente dai giudici nel tentativo di ridurre le questioni coinvolte in una causa nonche di favorire la soluzione conciliativa della controversia. Soltanto in un momento successivo essa ha goduto di un conforto normativo peraltro limitato (a questo proposito v. VANBEBBER, Recent Amendments to the federal Rules of Civil Procedure. Some New Approaches to Case Management and Limits on Discovery

Ð 1365 Ð sferimento di responsabilitaÁ nel controllo del processo dalle parti e loro difensori ai giudici » (66). Le prime proposte concrete immaginavano una introduzione, per cosõÁ dire, il piuÁ indolore ed il meno invasiva possibile di questa tecnica, senza interventi di riforma sulle regole processuali (67). Successivamente la proposta fu accolta e formalizzata intorno alla fine degli anni Ottanta nel contesto dell'ultima importante riforma della giustizia civile inglese, nota col nome di Civil Justice Review (68). Questa proposta in Federal Rules, in The Journal of Kansas Bar Association, 1983, p. 247 ss.). Di conseguenza, mentre il giudice inglese Ð come si vedraÁ Ð eÁ strettamente vincolato da regole processuali dettagliatissime, per mezzo delle quali, per altro verso, le parti conoscono in anticipo i passi da compiere e le sanzioni in caso di trasgressione, viceversa il giudice americano opera con un grado di discrezionalitaÁ molto maggiore, i cui rischi non di rado hanno suscitato perplessitaÁ e preoccupazioni. (Su quest'ultimo punto in particolare v. ELLIOTT, Managerial Judging and the Evolution of Procedure, in Univ. of Chic. Law Rev., 1986, 53, p. 307 s. e RESNIK, Precluding appeals, in Cornell Law Rev., 1995, p. 603 ss.). Pur nella consapevolezza, dunque, che l'espressione case management identifica senz'altro fenomeni dalla matrice comune, quanto si eÁ sopra esposto deve mettere in guardia dal dare per scontato che medesime etichette sottendano identici istituti. In generale sul case management negli Stati Uniti si rinvia a RESNIK, Managerial Judges, in Harv. Law Rev., 1982, vol. 63, p. 376 ss.; HAZARD - RICE, Judicial Mangement of the Pretrial Process in Massive Litigations: Special Masters as Case Managers, in Amer. Bar. Found. Res. Journal, 1982, p. 375 ss.; PECKHAM, The Federal Judge as a Case Manager: The New Role in Guiding a Case from Filing to Disposition, in California Law Rew., 1981, p. 770 ss.; DUNWORTH-KAKALIK, Preliminary Observation on Implementation of the Pilot Program of the Civil Justice Reform Act of 1990, in Stan. Law Rev., 1994, vol. 46, p. 1286 ss.; SCHWARZER, Case Management in the Federal Courts, in C.J.Q., 1996, p. 141 ss. Lo studio piuÁ recente che ha raccolto ed elaborato dati empirici per la valutazione del rapporto costi/benefici del case management eÁ stato affidato dal Congresso ad un istituto indipendente denominato RAND. I risultati dell'indagine sperimentale sono oggi raccolti nella pubblicazione Just, Speedy and Inexpensive? An Evaluation of Judical Case Management Under the Civil Justice Reform Act, Santa Monica, Rand. The Istitute for Civil Justice, 1996. (66) Access to Justice, Final Report, cit., p. 14 § 1. La proposta di attribuire un ruolo piuÁ attivo al giudice eÁ stata formulata nel 1974 dall'organizzazione indipendente inglese « Justice » in Going to Law, A Critique of English Civil Procedure, London, 1974. L'idea di un giudice piuÁ attivo suscitoÁ fin da allora l'interesse della dottrina: al proposito v. JOLOWICZ, in CAPPELLETTI - JOLOWICZ, Public Interest Parties, cit., p. 196 s.; JACOB, La giustizia civile, cit., p. 34 s., il quale, tuttavia, prese le distanze dalla proposta di « Justice », interpretandola come un tentativo di sostituire il sistema accusatorio con quello inquisitorio e si espresse in termini piuÁ cauti, affermando nondimeno che « il conferimento di maggiori poteri al giudice, e quindi un suo ruolo piuÁ attivo e di maggiore responsabilitaÁ, contribuirebbe anche a produrre uguaglianza nel processo [...]. Essendo titolare di poteri di iniziativa, il giudice potrebbe vigilare sull'andamento del processo e controllarne gli sviluppi [...] ». (67) FRICKER - VINCENT, Acceleration of litigation in County Courts, in CJQ., 1987, p. 100 ss., in cui gli aa., proponevano l'introduzione del case management per ovviare ai ritardi registrati nelle County Courts. Sullo stesso tema v. anche SALLMANN, Observations on Judicial Participation in Caseflow Management, in C.J.Q., 1989, p. 129 ss. (68) Review Body on Civil Justice, Civil Justice Review, Report presented to Parliament by the Lord Chancellor, June 1988, London, HMSO, 1988, p. 39 ss. § 220 ss.

Ð 1366 Ð prendeva atto del fatto che, una volta che il processo eÁ iniziato, la successiva progressione della lite non puoÁ piuÁ considerarsi materia riservata esclusivamente alle parti, ma deve invece riconoscersi un interesse della corte alla speditezza, consentendone quindi l'intervento quando cioÁ sia necessario. Restava, comunque, la fiducia che fosse proprio l'interesse delle parti a consentire al processo di concludersi in tempi ragionevoli, sicche l'intervento diretto del giudice avrebbe dovuto in ogni caso limitarsi ai casi piuÁ complessi (69). Le raccomandazioni assumevano quindi un tono generico e perfino un po' vago, prevedendo che in generale le cause dovessero concludersi in un tempo proporzionato alla complessitaÁ delle questioni coinvolte, che lo scambio delle informazioni tra le parti fosse il piuÁ ampio possibile per favorire soluzioni transattive o per meglio preparare il dibattimento, che le questioni dovessero essere identificate con precisione ed infine che il trial fosse condotto in modo spedito ed economico (70). Fin dall'inizio, tuttavia, era chiaro che sarebbero serviti anni per passare da un modello processuale fondato sul principio della partyprosecution ad uno in cui la regola eÁ rappresentata dall'intervento attivo del giudice e da un suo controllo pregnante sulla progressione del processo (71). Fatto cosõÁ il suo ingresso tra le proposte ufficiali, il controllo del giudice sull'andamento del processo quale mezzo diretto a contenerne i ritardi non fu mai messo in pratica in via generale, ma fece occasionalmente la sua comparsa in alcune decisioni o in alcuni procedimenti speciali, riservati solo a determinate materie (72). Intorno alla metaÁ degli anni novanta i tempi erano evidentemente maturi per promuovere l'elaborazione sistematica di un progetto volto a riformare il modello processuale proprio in questa direzione. L'approccio di questa riforma, tuttavia, non eÁ piuÁ quello della Civil Justice Review, caratterizzato prevalentemente da affermazioni di principio e piuttosto generiche, ma eÁ invece ispirato ad una concretezza stringente. Il modello ricalca una precedente proposta formulata dal Report of the Personal Injury Litigation Procedure Working Party, (Cmnd, 7476, 1979), detto Cantley Committee. Sulla Civil Justice Review v. SILVESTRI, Prospettive di riforma della giustizia civile in Inghilterra, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 175. (69) V. Review Body on Civil Justice, Civil Justice Review, cit., p. 40 § 221 in cui si afferma espressamente: « Very often the interests of the parties, and the wish of conduct their cases effectively, will lead them and their professional advisers to pursue and achieve these objectives ». (70) Review Body on Civil iustice, Civil Justice Review, cit., p. 40 § 220. (71) In questi termini si esprimeva il Governo nella sua risposta alle proposte formulate dal Review Body (nella forma di una risposta scritta in data 6 aprile 1989 del Lord Cancelliere ad un'interrogazione di Lord Colwyn): « the government intend to give the courts ``a more active role in the management of case progress'' ma piuÁ oltre aggiungeva che ``a full system of court control will take some years to achieve'' »; citato da SCOTT, Caseflow Management in the Trial Court, cit., p. 11 s. (72) Fino all'entrata in vigore della riforma il case management era praticato dall' Official Referees' Court e dalla Commercial Court. V. Access to Justice, Final Report, cit., chap. 1, § 2, p. 14. Sul punto v. inoltre ARMSTRONG, Perspectives, cit., p. 131 ss.

Ð 1367 Ð Il case management eÁ oggi divenuto per legge parte integrante del sistema e fonda l'attribuzione al giudice di ampi poteri la cui rilevanza si spiega sotto piuÁ profili. Da un lato il giudice controlla lo svolgersi del procedimento determinandone la maggiore o minore velocitaÁ (73). A questo scopo la legge conferisce al giudice il potere di governare i tempi del pretrial (74) e lo svolgimento del trial, (75) consentendogli altresõÁ di influire sul suo oggetto (76). Dall'altro lato, anche se non puoÁ parlarsi di poteri istruttori ufficiosi in senso stretto, tuttavia il giudice dispone di un consistente potere di controllo sull'evidence. Egli, infatti, puoÁ indicare alle parti le questioni in relazione alle quali sia necessaria una prova (77), il tipo di prova richiesto (78) ed il modo in cui presentarla alla corte (79). PuoÁ anche disporre l'esclusione di prove altrimenti ammissibili (80) e limitare la cross examination (81). Infine, con una formula assai ampia, la legge prevede che il giudice possa compiere qualsiasi altra attivitaÁ o pronunciare qualsiasi altro provvedimento per conseguire l'overriding objective (82). A questo punto ben si comprende come i tratti adversarial che dovrebbero caratterizzare il processo civile inglese assumano contorni piuÁ che sfumati (83). Il problema potrebbe essere ora quello di capire se il processo anglosassone, cosõÁ riformato, rappresenti ancora una delle molte possibili varianti del modello adversarial, ovvero se se ne sia discostato a tal punto da collocarsi al di fuori di esso. L'utilitaÁ della domanda deriva forse piuÁ dalle ri(73) Il giudice, ad esempio, ha il potere di sospendere il processo d'ufficio e di indurre le parti a transigere, con o senza l'utilizzo di ADR (CPR, r. 26.4 (2)). (74) CPR r. 3.1 (2) da (a) a (g). (75) CPR r. 3.1 (2) da (h) a (j). (76) CPR r. 3.1 (2) (k) e (l). Il giudice, infatti, puoÁ ordinare la trattazione congiunta o separata di questioni diverse, escludere questioni dal trial decidendo anticipatamente alcune di esse o l'intera causa, ad esempio per mezzo dello striking out della domanda che sia palesemente infondata (CPR r. 3.4), ovvero per mezzo di un summary judgement pronunciato contro il convenuto che proponga una difesa inconsistente (cfr. anche CPR r. 1.4 (2) (c). (77) CPR r. 32.1 (1) (a). (78) CPR r. 32.1 (1) (b). (79) CPR r. 32.1 (1) (c). (80) CPR r. 32.1 (2). (81) CPR r. 32.1 (3). (82) CPR r. 3.1 (2) (m), che testualmente dispone: « Except where these Rules provide otherwise, the court may take any other step or make any other order for the purpose of managing the case and furthering the overriding objective ». L'ampiezza della formulazione di questa norma desta in ANDREWS, A New Civil Procedural Code, cit., p. 26 il sospetto che con questo codice sia stata attuata una traslazione irreversibile del centro di gravitaÁ processuale dalle parti al giudice. (83) Il contrasto con la procedura previgente eÁ chiaro se si confronta quanto scriveva JOLOWICZ a proposito dei poteri del giudice in CAPPELLETTI - JOLOWICZ, Public Interest Parties, cit., p 184: « [... ] as a general proposition it can be said that the court's power of control over the interlocutory stages of the action are negative rather than positive: the court can refuse leave to a party who wishes to take some step for which the leave is required and it can refuse an application by one party for an order that the other should take some step, but it can rarely take positive action on its own iniziative ».

Ð 1368 Ð flessioni a cui induce che dalla risposta ch Ð con piuÁ o meno convinzione Ð se ne voglia dare. Nel modello adversarial ideale il giudice svolge un ruolo assolutamente passivo (84): non eÁ che uno spettatore con il compito di osservare il « combattimento » tra le parti in causa e di decidere quale sia il vincitore. Egli controlla che sia rispettata la fairness, ma non puoÁ decidere se e quando incominciare o finire un procedimento, ne ha potere alcuno di ingerenza sui fatti di causa, sulle prove, sull'andamento stesso del processo il cui controllo eÁ rimesso in via esclusiva alle parti. Con questa riforma, viceversa, il giudice perde la sua tipica passivitaÁ, per acquisire un ruolo spiccatamente attivo ed assai lontano da quello del puro risolutore di conflitti (85). Non eÁ facile dire se con le modifiche esposte il processo inglese continui a rappresentare una manifestazione storica e contingente del modello di adversarial process, ovvero se ne sia definitivamente affrancato (86). Ed in tale ultimo caso a quale « tipo » sia riconducibile. Tuttavia (84) Non di rado simboleggiato, nella letteratura, dalla statua immobile e bendata della giustizia. Cfr. DAMASÏKA, I volti della giustizia e del potere, cit., p. 188, RESNIK, Managerial judges, cit., 1982, 96, p. 376 ed in particolare sull'iconografia della giustizia p. 446. (85) Nella disciplina degli atti introduttivi si trova una norma che consente alla corte di concedere un provvedimento alla parte quand'anche questa non l'abbia chiesto espressamente (CPR r. 16.2 (5)). (86) Le divergenti posizioni assunte al riguardo dai piuÁ autorevoli accademici inglesi confermano la difficoltaÁ di trarre conclusioni univoche in argomento: ZUCKERMAN, Reform in the Shadows of Lawyers' Interests, cit., p. 75 s. non considera il complesso di riforme proposte da Lord Woolf un attentato all'adversary system, ma lo colloca piuttosto nell'alveo di quegli strumenti volti a liberare il modello processuale adversarial dai difetti che lo affliggono. Si tratta di una conclusione che induce l'a. a dirsi complessivamente favorevole alla riforma. A chi ritiene che quest'ultima rappresenti un pericoloso attacco alla tradizione dell'adversary system l'a. replica cosõÁ: « Lord Woolf's attack on this ``adversarial culture'' has been seen by some as an attack on the adversarial tradition of English law. This is unfortunate since a clear distinction should be drawn between the idea of an adversarial system and the negative aspects that Lord Woolf has, perhaps unfortunately, termed as ``adversarial culture'' ». Viceversa ANDREWS, The Adversarial Principle, cit., p. 172 ss. afferma: « It is clear that the Woolf report is a watershed in the history of this [adversarial] principle. If implemented in full, the report threatens to banish many aspects of the principle to the history books ». Secondo questo: la riforma, per quanto necessaria, andrebbe comunque ridimensionata per evitare che un opportuno mezzo per la introduzione di correttivi all'adversary system si trasformi in un pericoloso strumento di mutilazione per lo stesso. Parimenti JOLOWICZ, Lo studio del diritto processuale civile, cit., p. 881 dubita che sia possibile che l'adversary system sopravviva alla direzione delle cause ad opera del giudice. V. anche ID., The Woolf Report, cit., p. 198. Lord Woolf (Access to Justice, Final Report, cit., p. 14) ha sostenuto Ð per rispondere alle critiche di chi vede nella sua riforma un allontanamento dall'adversary system Ð che gli avvocati continueranno a svolgere il proprio ruolo adversarial in un contesto processuale governato dal giudice e dalle nuove norme che concentrano gli sforzi sulle questioni centrali e non consentono di approfondire ogni questione senza riguardo a costi e tempo, come invece accadeva nella vigenza della vecchia procedura. Se la spiegazione di Lord Woolf eÁ persuasiva quanto all'opportunitaÁ pratica del case management,

Ð 1369 Ð altre riflessioni sembrano utili: da un lato se eÁ vero che il monopolio delle parti, pur essendosi sensibilmente ridotto, non eÁ scomparso del tutto, eÁ altrettanto vero che la sua attuale estensione eÁ limitata al potere di decidere se e quando iniziare e proseguire il processo (87). Sono invece in misura significativa sottratte al monopolio esclusivo delle parti la determinazione delle questioni di diritto (88), l'estensione soggettiva della lite (89), la scelta dei rimedi (90) e dei mezzi di prova (91). Dall'altro lato la passivitaÁ del giudice ed il monopolio delle parti sul ritmo e sull'impulso del procedimento sono sõÁ elementi tipici del modello adversarial, ma non sono gli unici (92). Altri caratteri tipici di tale modello possono individuarsi: a) nella derogabilitaÁ del diritto processuale; b) in un'idea di imparzialitaÁ dell'organo giudicante tendenzialmente fondata sulla passivitaÁ del giudice e sull'ideale della tabula rasa (93); c) nella uguaglianza processuale delle parti (94). Quanto alla derogabilitaÁ del diritto processuale, gli spazi di autonomia delle parti paiono essersi sensibilmente ridotti. Vi sono infatti alcune date che gli avvocati non possono modificare senza il permesso della corte (95). Ne eÁ esempio emblematico la indifferibilitaÁ del trial (96). CioÁ comporta, in altre parole, che la durata complessiva del processo puoÁ esresta senza risposta la questione della compatibilitaÁ della riforma con il tradizionale principio dell'adversary system. A questo proposito cfr. ERASMUS, Civil Procedural Reforms, cit., p. 13 ss. che si esprime in termini di « erosion of the adversarial process ». Sulla necessitaÁ di adattare il processo adversarial a nuove esigenze, senza tuttavia rinunciare ad alcuni ineliminabili principi dell'adversary system v. ID., Reforms to the Adversarial Process in civil litigation. Part I, cit., pp. 706 s. e 716 s., princõÁpi che, secondo l'a., si riducono alla necessaria imparzialitaÁ del giudice ed alla sua passivitaÁ nella fase di trial. (87) V. ANDREWS, A New Civil Procedural Code, cit., p. 24. (88) V. CPR r. 17.3 e 18.1 (1), che conferiscono all'organo giudicante il potere di indicare alle parti emendamenti agli statements of case o di chiedere informazioni alle parti su questioni di fatto o di diritto, siano esse o meno entrate nel processo a mezzo degli atti introduttivi. V. altresõÁ CPR r. 1.4 (2) (b) che attribuiscono al giudice il compito, quindi il potere-dovere, di identificare il prima possibile le questioni controverse. In base al vecchio RSC Ord. 18 r. 14 quest'ultima attivitaÁ era espressamente riservata alle parti, le quali, si diceva, join at issue, cioeÁ si accordano su quali siano le questioni controverse. (89) V. CPR r. 19.1 (2), che consente alla corte di chiamare in causa un terzo. Si tratta, per la veritaÁ, di un potere non nuovo. Tuttavia in passato era assai raro che il giudice lo esercitasse d'ufficio v. JOLOWICZ, in CAPPELLETTI - JOLOWICZ, Public Interest Parties, cit., p. 184. (90) V. CPR r. 16.2 (5), che permette alla corte di concedere un provvedimento anche se non chiesto nella domanda. (91) Per quest'ultimo aspetto v. CPR r. 32.1 (1), (2) e (3). (92) TARUFFO, Il processo civile, cit., p. 23 ss. (93) Qualche a., infatti, ha giaÁ posto in rilievo che l'attribuzione di poteri generali al giudice « creates an obvious danger that the court's appearence of impartiality will be destroyed ». CosõÁ ANDREWS, The Adversarial Principle, cit., p. 178. (94) I caratteri tipici del processo adversarial sono individuati con luciditaÁ da DAMASÏKA, I volti della giustizia e del potere, cit., p. 174 ss. (95) CPR r. 3.8 (3). (96) CPR r. 28.4 per il fast track e r. 29.5 per il multy track.

Ð 1370 Ð sere estesa solo se il giudice lo consenta. Non eÁ il caso di soffermarsi a dimostrare quanto i limiti temporali, precludendo agli avvocati la gestione del tempo, siano cruciali nel limitare la derogabilitaÁ della procedura. Ma la prova del fatto che la derogabilitaÁ del diritto processuale da regola eÁ divenuta eccezione eÁ offerta esplicitamente da una norma del nuovo codice che attribuisce al giudice il potere di stralciare (strike out) uno scritto difensivo quando una parte abbia trasgredito il dettato di una norma processuale o di un ordine del giudice (97). Quanto all'imparzialitaÁ del giudice ed alla uguaglianza processuale delle parti, il discorso potrebbe farsi assai lungo. Qui ci si limita a svolgere alcune considerazioni relative ad un momento di possibile conflitto tra i due princõÁpi. Con riferimento ad uno dei profili piuÁ delicati e discussi dell'imparzialitaÁ dell'organo giudicante, va ricordato che per mantenere un giudice imparziale Ð nel senso di inerte di fronte a disuguaglianze scaturenti da situazioni estranee al processo (prima fra tutte la disparitaÁ economica) Ð senza tuttavia negare giustizia ai ceti meno abbienti, da tempo i sistemi di common law fanno ricorso all'istituto del legal aid, per mezzo del quale posizioni di squilibrio tendono ad essere riequilibrate prima e al di fuori del processo (98). Con l'andar del tempo il legal aid eÁ entrato profondamente in crisi, per un verso perche richiede investimenti via via sempre piuÁ consistenti e per altro verso perche esclude dal suo raggio di azione una fascia di cittadini appartenenti al ceto medio: cioeÁ non abbastanza ricchi per accedere alle corti senza l'aiuto del legal aid, ma non abbastanza poveri per beneficiarne (99). Il che evidentemente ha portato Ð cosõÁ ha fatto il governo britannico Ð ad interrogarsi non tanto sulla opportunitaÁ di mantenere in vita l'istituto (opportunitaÁ che non eÁ mai stata seriamente posta in discussione), quanto piuttosto sulla sua sufficienza. PiuÁ precisamente sulla sua sufficienza ad assicurare alle parti che si trovino in situazioni disuguali pari opportunitaÁ difensive. La risposta che le istituzioni inglesi si sono date pare essere di segno negativo, cosiccheÂ, se per un verso la riforma eÁ volta a rendere il processo piuÁ accessibile Ð sia contenendone i costi, sia semplificandolo Ð per altro verso eÁ stata avvertita la necessitaÁ di offrire uno strumento capace di riequilibrare le disparitaÁ tra i litiganti non solo prima e al di fuori del processo, ma anche Ð per mezzo del case management Ð dentro e durante il processo. Tant'eÁ che le nuove rules hanno dotato il giudice del potere-dovere di esercitare le sue funzioni manageriali tenendo conto anche delle capacitaÁ finanziarie delle parti quindi, implicitamente ma chiaramente, anche di eventuali differenze. In cioÁ probabilmente sta uno degli aspetti piuÁ interessanti del case management, ossia nel fatto che esso fa del giudice un soggetto (97) CPR r. 3.4. (98) TARUFFO, Il processo civile, cit., p. 51 ss. Per un recente aggiornamento in tema di legal aid v. GORIELY, The Government's Legal Aid Reforms, in ZUCKERMAN CRANSTON, Reform of civil procedure, cit., p. 348 ss. (99) Sul tema della c.d. forgotten class v. Access to Justice, Interim Report, cit., p. 7, Civil Justice Review, Report presented to Parliament by the Lord Chancellor, June 1988, London, HMSO, 1988, p. 9, § 17 e p. 39, § 9.

Ð 1371 Ð attivo nella dinamica processuale, dotato dei poteri necessari non solo a promuovere l'efficienza del processo, ma anche a garantire a parti disuguali una paritaÁ non piuÁ esclusivamente formale, ma effettiva. Una paritaÁ, tra chi gioca dotato di forze impari, che per la prima volta eÁ assicurata non da istituzioni ancorate al welfare state ed estranee al processo, ma da uno degli attori principali Ð oggi il protagonista? Ð del palcoscenico processuale: il giudice. 9. Ð Esaminando piuÁ in dettaglio la riforma, vanno senz'altro segnalate alcune novitaÁ in tema di jurisdiction (100). In seÂguito all'entrata in vigore delle nuove CPR, la regola generale per la ripartizione del contenzioso fra High Court e County Courts prevede un generale divieto di iniziare un procedimento davanti alla High Court qualora il valore della causa non superi le 15.000 sterline (101). Tuttavia vi eÁ una regola in forza della quale tutti i procedimenti iniziati dinanzi al Central Office o alle Chancery Chambers nella Royal Court of Justice che non superino in valore le 50.000 sterline devono essere trasferiti d'ufficio ad una County Court (102). In queste ipotesi la causa verraÁ trattenuta presso la High Court. Tutto cioÁ senza pregiudizio per il potere della High Court medesima di trasferire per motivi di opportunitaÁ ad una County Court anche cause dal valore superiore a 50.000 sterline (103). In linea di massima il ricorso alla High Court continua ad essere disincentivato con una serie di disposizioni che consolidano la tendenza delle precedenti riforme (104). Si consideri che in tutti i casi in cui l'attore intenda iniziare una causa dinanzi alla High Court, nell'atto introduttivo dovraÁ indicare le ragioni specifiche che giustificano la scelta di tale corte (105). Resta inoltre tuttora in vigore la previsione contenuta nel Supreme Court Act 1981 (106), secondo cui l'attore che inizi dinanzi alla High Court una causa che puoÁ essere trattata anche da una County Court anche in caso di vittoria subiraÁ una riduzione fino al 25% della somma recuperabile dall'avversario per le spese processuali sostenute. (100) Sul diverso significato assunto nel sistema anglosassone di questo termine v. SILVESTRI, Prospettive di riforma, cit., p. 171 ss. ed altri aa. ivi citati, nonche VARANO, Organizzazione e garanzie, cit., p. 117 e DE FRANCHIS, voce Jurisdiction, in Dizionario giuridico, Milano, 1984, passim. (101) PD 7, § 2.1. (102) PD 29, § 2.2, il quale dispone che detta regola subiraÁ un'eccezione tutte le volte che sia una legge a richiedere la trattazione davanti alla High Court, ovvero qualora la causa sia soggetta a procedimenti speciali (in materia marittima, commerciale, di arbitrato, di brevetti), (v. PD 29 § 2.2 (b) e Part 49), ovvero infine qualora la causa riguardi le materie di particolare rilievo (responsabilitaÁ professionale, infortunio mortale, violenza o dolo, diffamazione, calunnia o proposizione di un'azione a fini vessatori, controversie contro la Polizia, ed in materia di omologazione testamentaria) indicate in PD 29, § 2.6. (103) CPR Part 30 e PD 29, § 2.3. (104) V. SILVESTRI, Prospettive di riforma, cit., p. 171 ss. (105) CPR 16.3 (5). (106) SCA 1981, s. 51 (8) e (9).

Ð 1372 Ð 10. Ð Prima ancora di iniziare ad occuparci della fase introduttiva in senso stretto, eÁ necessario accennare ad un nuovo istituto, che si colloca prima dell'inizio del processo e che tuttavia con quest'ultimo eÁ inscindibilmente collegato. Lo spirito di collaborazione che domina questa riforma Ð i cui autori attribuiscono gran parte dei difetti del sistema ad un eccesso nel praticare la filosofia adversarial (107) Ð oltre a permeare tutto il processo, investe anche la fase pre-processuale della lite, ancor prima cioeÁ che il creditore abbia instaurato il giudizio con l'esercizio dell'azione. EÁ stato sottolineato che un diritto insoddisfatto rappresenta un danno indesiderabile sia quando la causa di tale ritardo eÁ il processo, sia quando il tempo perso sia dovuto a lente ed inconcludenti trattative extraprocessuali (108). Sotto diverso profilo se si fa in modo che queste trattative si svolgano secondo un modello efficace, eÁ altamente probabile che il ricorso alla tutela giurisdizionale sia considerato una extrema ratio (109), laddove viceversa diventerebbe regola la transazione (110). In tal modo, infatti, da un lato si aumentano di gran lunga le probabilitaÁ di sbocchi conciliativi ante causam della lite e dall'altro, qualora il processo si palesi inevitabile, quando questo inizieraÁ le parti saranno reciprocamente informate in modo adeguato delle rispettive pretese, delle informazioni a disposizione dell'avversario ed eventualmente anche delle prove. Sulla base di queste premesse nascono i c.d. pre-action protocols che in via di prima approssimazione possono essere definiti come una vera e propria procedura volta a promuovere una conciliazione fortemente anticipata, ma allo stesso tempo ben informata. Transigere una controversia essendo all'oscuro di informazioni rilevanti puoÁ essere particolarmente dannoso per una parte, che, proprio per questo, piuttosto che correre il rischio di rinunciare a diritti che le spettano puoÁ preferire Ð come di fatto spesso accade Ð affidarsi ad un tribunale. I protocolli pre-processuali favoriscono lo scambio di informazioni tra le parti mettendole in condizione di conciliare rapidamente sõÁ, ma correttamente (fairly), a carte scoperte, e liberandole dal timore di dover accettare soluzioni transattive a scatola chiusa (111). Trattandosi di procedura che si colloca in una fase pre-processuale, eÁ inevitabile che le parti ed i loro difensori possano tentare di eluderla per ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale (112). Le nuove (107) Cfr. Access to Justice, Final Report, cit., p. 7. (108) CosõÁ Lord Woolf in Access to Justice, Final Report, cit., p. 107 ss., spec. § 3. (109) PD Protocols, Notes of guidance § 2.13 prevede testualmente: « [...] parties should bear in mind that the courts incrisingly take the view that litigation should be a last resort [...] ». (110) Cosa che peraltro giaÁ avveniva. La novitaÁ consiste nel creare le condizioni affinche una transazione abbia luogo prima dell'inizio del processo. (111) PD Protocols, Introduction, § 1.1 ss. Si osservi che vigendo la vecchia procedura, affinche le parti fossero reciprocamente ben informate, era necessario iniziare il processo ed espletare tutta la fase preliminare per poi, nella stragrande maggioranza dei casi, giungere ad una soluzione transattiva alle porte del trial quando ormai una grande quantitaÁ di risorse era stata consumata. (112) La procedura dei pre-action protocols, come lo stesso termine suggerisce, si svolge prima dell'inizio del processo ed eÁ volta principalmente ad evitare che lo stesso sia

Ð 1373 Ð CPR, pur senza subordinare l'esercizio dell'azione all'esperimento della descritta procedura ante causam (113), non lasciano priva di conseguenze l'eventuale inerzia delle parti. I meccanismi adottati sono due: tale inerzia puoÁ essere direttamente sanzionata con un provvedimento del giudice originato da questo stesso evento; oppure la corte potraÁ tenerne conto ogni volta che debba assumere una decisione sia processuale che di merito, ma soprattutto quando dovraÁ decidere sulle spese. In altri termini, anche se una sanzione non viene applicata in via diretta, l'inadempienza saraÁ tenuta in debito conto quando il giudice sia chiamato a valutare la condotta processuale delle parti in fasi successive del procedimento (114). Attualmente sono disponibili soltanto due modelli di protocolli pre-processuali: uno per le cause aventi ad oginiziato. Nel nostro ordinamento svolge una funzione simile la conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace di cui all'art. 322 c.p.c. Nondimeno, tra i due istituti esistono differenze rilevanti: in primo luogo nei protocolli pre-processuali l'intervento del giudice non eÁ necessario (per contro, l'istanza ex art. 322 c.p.c. va proposta proprio al giudice), in secondo luogo, mentre il mancato utilizzo della conciliazione in sede non contenziosa non comporta alcuna conseguenza per la parte che inizi direttamente il giudizio, viceversa il mancato ricorso alla procedura dei protocolli pre-processuali fa scattare sanzioni di cui si diraÁ oltre nel testo. Sotto questo profilo puoÁ ravvisarsi, pur con talune differenze, un'analogia con il tentativo ora obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ss., il cui mancato esperimento eÁ sanzionato con la improcedibilitaÁ della domanda. Le analogie con quest'ultimo istituto, tuttavia, non possono essere sopravvalutate: innanzitutto l'entitaÁ della sanzione prevista per il mancato tentativo di conciliazione eÁ molto piuÁ drastica di quella in materia di protocolli pre-processuali; inoltre, anche se nessuna delle due procedure si svolge davanti al giudice, tuttavia il tentativo obbligatorio ex art. 410 c.p.c. eÁ esperito davanti ad una commissione di conciliazione, mentre i protocolli pre-processuali sono gestiti in via autonoma dalle parti con l'ausilio dei propri avvocati. (113) EÁ questa, invece, la soluzione adottata dal nostro legislatore ad esempio all'art. 22 l. n. 990/69, laddove ha previsto che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti puoÁ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (114) PD Protocols, § 2.1. Si rivela piuttosto interessante il sistema di sanzioni congegnato dal nuovo codice: se il giudice ritiene che l'inerzia delle parti nell'espletare la procedura dettata dai pre-action protocols abbia dato origine ad una causa che altrimenti non sarebbe iniziata o abbia originato spese viceversa evitabili, potraÁ ordinare alla parte inadempiente di pagare i costi occorsi (PD Protocols, § 2.3 (1) e (2). Se la parte inadempiente eÁ l'attore, questi, se risulteraÁ vittorioso, perderaÁ gli interessi sulla somma che gli spetta per il periodo di tempo sprecato (PD Protocols, § 2.3 (3)); se viceversa, la parte inadempiente eÁ il convenuto soccombente, questi saraÁ tenuto a pagare sulla somma dovuta interessi calcolati su un saggio aumentato fino al 10% rispetto al base rate (PD Protocols, § 2.3 (4): si tratta del tasso di sconto praticato di volta in volta dalla Bank of England. Cfr. CPR Glossary, voce base rate). Inoltre, come detto, ogni volta che una parte trasgredisca norme processuali, practice directions o ordini del giudice, la corte imporraÁ una sanzione che avraÁ effetto fintanto che la parte inadempiente non abbia fatto istanza per ottenerne la dispensa. Tra gli altri criteri previsti per decidere se concederla o meno, il giudice dovraÁ considerare se sia stata seguita la procedura dei pre-action protocols (CPR r. 3.9 (1) (e)).

Ð 1374 Ð getto il risarcimento del danno da lesioni personali (115), l'altro per la responsabilitaÁ professionale dei medici (116). Si tratta certamente di settori importanti, ma eÁ prevedibile che altri protocolli saranno predisposti in futuro (117). Nel frattempo, tuttavia, la generale importanza dello spirito di cooperazione di cui si eÁ detto fa sõÁ che il giudice si attenda che le parti, anche nei casi diversi da quelli per cui i protocolli sono stati predisposti, provvedano prima della causa ad intraprendere trattative anche attraverso lo scambio di informazioni e documenti rilevanti (118). Parimenti, benche i protocolli siano stati pensati per le cause di valore inferiore alle 15.000 sterline, quindi destinate al fast track, tuttavia se ne caldeggia l'applicazione, con i necessari aggiustamenti, anche alle cause piuÁ complesse (119). La procedura, che ha inizio con una lettera del danneggiato (o piuÁ in generale del creditore), preferibilmente redatta in forma standard, prevede uno scambio di informazioni tra debitore e creditore, inteso a chiarire le rispettive posizioni (120). A rendere piuÁ efficace questa procedura ante causam vi eÁ la pre-action disclosure, attraverso la quale la parte interessata puoÁ chiedere alla corte Ð con istanza corredata da prove (121) Ð di ordinare al proprio avversario di esibire i documenti in suo possesso. Tale procedura era consentita anche dalle vecchie regole processuali, ma era limitata alle controversie aventi ad oggetto lesioni personali o incidenti mortali. Oggi, invece, eÁ stata estesa a tutte le liti ed eÁ quindi applicabile in via generale (122). La corte ordineraÁ la disclosure solo quando l'esibizione dei documenti sarebbe possibile qualora il procedimento fosse giaÁ iniziato e solo se per mezzo di questa si possa a) risolvere correttamente la lite in via anticipata; b) favorire una soluzione che eviti il ricorso al processo; c) risparmiare sulle spese (123). Se queste condizioni non ricor(115) Si tratta dei c.d. personal injury claims. (116) C.d. clinical disputes. (117) PD Protocols, § 1.2. Auspica che anche il Civil Justice Council si occupi dei pre-action protocols il Lord Cancelliere, Lord Irvin of Lairg, in un suo intervento alla House of Lords, riportato in Hansard, H.L., vol. 575, col. 11 CVM. (118) Dispone espressamente in questo senso PD Protocols, § 4. (119) PD Protocols, Notes of guidance § 2.4. Sui tracks v. oltre § 5.6.3. (120) Si osservi che PD Protocols, § 3.1 ss. per identificare creditore e debitore utilizza i termini claimant e defendant a sottolineare che, anche se non davanti ad un giudice, i litiganti hanno in questa fase giaÁ assunto in qualche modo la veste di parti e quindi, seppur in senso lato, di attore e convenuto. (121) CPR r. 31.16 (2). Peraltro la pre-action disclosure puoÁ essere esperita indipendentemente dall'osservanza dei pre-action protocols: cioÁ si evince dalla CPR r. 48.1 (3) (b). (122) Formalmente cioÁ eÁ avvenuto attraverso modifiche apportate al Supreme Court Act 1981, sec. 33 ed al County Court Act 1984, sec. 52. Il Civil Procedure Act 1997 sec. 8 ha conferito a Lord Cancelliere il potere di modificare nel senso indicato le relative sezioni degli Acts, cosa avvenuta con il Civil Procedure (Modification of Enactments) Order 1998 (S.I. 1998/2940). Le modifiche hanno altresõÁ provveduto ad estendere a tutti i casi la non-party disclosure, con intervento novellatorio sul Supreme Court Act 1981, sec. 34 e sul County Court Act 1984, sec. 54. (123) CPR r. 31.16 (3) (d).

Ð 1375 Ð rono la corte verosimilmente non ordineraÁ la disclosure. Rispetto alla precedente disciplina si deve osservare da un lato l'estensione a tutti i tipi di controversie della disclosure pre-processuale, dall'altro l'irrigidirsi dei criteri per una sua concessione. La corte vigileraÁ per evitare un ricorso vessatorio all'istituto ed i costi della disclosure saranno di regola rimborsati alla parte contro cui eÁ stata ordinata (124). 11. Ð La novitaÁ ad un primo impatto piuÁ evidente in materia di atti introduttivi eÁ terminologica: i pleadings sono ora identificati, come accennato, con il nome di statements of case (125). Tra questi, il primo eÁ denominato claim form e costituisce l'atto introduttivo del processo. Lord Woolf nel suo Final Report afferma che uno dei principali problemi che la riforma aveva il compito di affrontare e risolvere era la complessitaÁ della procedura. Esempio lampante di tale complessitaÁ era il fatto che vi fossero ben quattro diversi modi per iniziare una causa davanti alla High Court ed altrettanti per iniziarla davanti ad una County Court (126). Primo compito delle nuove CPR doveva dunque essere la riduzione ad uno degli atti introduttivi (127). Benche si debba registrare una certa semplificazione, tuttavia non eÁ stata praticata la unificazione in senso assoluto: tuttora esistono almeno due claim forms previsti dalle CPR, ma ne restano in numero considerevole in leggi speciali o nelle parti di RSC o CCR sopravvissute alla riforma (128). Per la maggior parte delle controversie si useraÁ il claim form (129), il sostituto del vecchio writ, mentre per tutti i casi in cui manchi un vero e proprio contenzioso sul fatto (130) verraÁ utilizzato un diverso atto introduttivo denominato « claim form (CPR part 8) » (131) che daraÁ luogo ad una procedura semplificata, denominata appunto part 8 procedure, corrispondente grosso modo alla precedente originating summons (124) Tuttavia la corte puoÁ disporre diversamente tenendo conto delle eventuali contestazioni sorte, della loro probabile fondatezza e del fatto che le parti abbiano intrapreso o meno la procedura disegnata dai pre-action protocols (CPR r. 48.1 (2) (3). (125) CPR r. 2.3 (1). L'espressione statement of case presenta una evidente assonanza con il precedente statement of claim dall'attore, il che potrebbe in alcuni casi confondere, poiche con essa oggi si identifica anche quella che prima era detta statement of defence del convenuto. (126) Access to Justice, Final Report, cit., chap. 12, §§ 1-2, p. 116. (127) Access to Justice, Final Report, cit., chap. 12, § 3, p. 116. (128) V. ad esempio RSC Ord. 94, r. 6 (5) in CPR sch. 1; RSC Ord. 93, r. 16 (3) in CPR sch. 1; RSC Ord. 94, r. 4 (1) in CPR sch. 1; CCR Ord. 33 in CPR sch. 2; CCR Ord. 34 in CPR sch. 2; CCR Ord. 48B, r. 2 in CPR sch. 2. (129) Nel claim form oltre alle ordinarie indicazioni della corte, delle parti, dei procuratori e dei loro indirizzi (CPR r. 16.2), dovranno essere indicati gli elementi necessari ad individuare l'oggetto e la natura della causa, il provvedimento richiesto, nonche lo statement of value, che consiste nella dichiarazione del presunto valore della causa (CPR r. 16.3) e che consentiraÁ alla corte, pur senza vincolarla, di assegnare la causa al track corretto. (130) PoicheÂ, ad esempio, il ricorso all'autoritaÁ giudiziaria eÁ fatto per ottenere una sorta di omologazione di una transazione giaÁ avvenuta tra le parti. CosõÁ PD 8, § 1.4 (131) CPR Part 8.

Ð 1376 Ð procedure. Per le domande riconvenzionali, nonche per le domande proposte dal convenuto contro un terzo chiamato, la nuova procedura prevede l'utilizzo di un ulteriore claim form (132), detto part 20 claim. Resta invariata la disciplina della validitaÁ nel tempo di un claim form « issued »: dopo che l'atto introduttivo eÁ stato, per cosõÁ dire, iscritto al ruolo, mediante l'apposizione del timbro della cancelleria accettante, dev'essere notificato al convenuto entro quattro mesi (133). Se eÁ possibile i particulars of claim devono essere inclusi nel claim form (134). In caso contrario possono essere notificati con atto separato, sia contestualmente, sia entro 14 giorni dalla notifica del claim form (135). In seÂguito, e precisamente entro 14 giorni dalla notifica dei particulars of claim Ð o del claim form nel caso che contenga gli ultimi Ð il convenuto deve provvedere alla notifica della sua defence (136). EÁ stato soppresso l'obbligo del convenuto di provvedere a riconoscere con apposito atto, detto acknowledgement of service, la ricevuta notifica dell'atto introduttivo (137). Nel caso in cui il convenuto non provveda a notificare alcun atto di difesa in senso ampio, sia esso un acknowledgement of service, sia esso una defence, questi saraÁ considerato contumace e Ð secondo i princõÁpi della procedura civile inglese Ð l'attore potraÁ chiedere che si proceda in default, cioeÁ che la corte giunga alla decisione attraverso un procedimento sommario privo di trial (138). Qualora invece il convenuto intenda difendersi, la defence potraÁ contenere una domanda riconvenzionale (139), che, con l'autorizzazione della corte, eÁ proponibile anche in un momento successivo (140). Tanto la domanda principale, quanto la riconvenzionale dovranno essere notificate unitamente ad un pacchetto di moduli necessari per la difesa del convenuto nell'azione proposta (141). Dopo l'unificazione dei pleadings, avvenuta con i Judicature Acts del 1873 e 1875, questi ultimi potevano contenere soltanto l'allegazione dei (132) CPR Part 20. (133) CPR r. 7.5. (134) PD 16, § 3.1. (135) PD 16, § 3.2. (136) CPR r. 10.3 (1). (137) Cfr. la precedente procedura sub RSC Ord. 12, r. 3. L'acknowledgement of service saraÁ invece necessario qualora il convenuto stesso non sia in grado di difendersi entro 14 giorni dalla notifica del claim form, ovvero qualora intenda contestare la jurisdiction (CPR r. 10.1 (3)). Nel primo caso il convenuto avraÁ complessivamente 28 giorni dalla notifica dei particulars of claim per provvedere alla notifica della sua difesa; v. CPR r. 15.4 (1) (b). (138) V. CPR Part 12. (139) Denominato counterclaim secondo la precedente terminologia, oggi claim form part 20. (140) CPR r. 20.4 (2). Alla domanda riconvenzionale si applicano in linea di massima le stesse regole previste per la domanda principale (CPR r. 20.3 (1)), eccetto che per alcuni aspetti per i quali eÁ introdotta una disciplina apposita (CPR Part 20). In particolare nell'ipotesi in cui alla domanda riconvenzionale non segua alcuna difesa saranno integrati i presupposti per un default judgement (PD 20, § 3 e CPR r. 15), esattamente come se si trattasse di domanda principale. (141) V. CPR r. 7.8 per il claim e CPR r. 20.12 (1) per il counterclaim.

Ð 1377 Ð fatti posti dalla parte a fondamento delle proprie pretese. Non prove, non argomentazioni giuridiche. Oggi si registra un'inversione di tendenza, poiche le nuove regole prevedono la possibilitaÁ di includere negli statements of case anche questioni di diritto, nonche giaÁ i nomi dei testimoni sulla cui deposizione si intende contare in dibattimento e copia dei documenti rilevanti (142). Sotto questo profilo pare doversi registrare l'intenzione di anticipare il piuÁ possibile le attivitaÁ processuali, consentendo alle parti fin dall'inizio non solo di stabilire attraverso i particulars of claim l'oggetto della causa, ma di cominciare a scoprire altresõÁ l'impostazione giuridica della lite, nonche le prove di cui le parti dispongono. Con ogni probabilitaÁ questa scelta eÁ da attribuire all'intenzione di aumentare e concentrare nella fase iniziale del processo la reciproca informazione delle parti, allo scopo di favorire una soluzione transattiva il piuÁ possibile anticipata ed evitare quindi le dispendiose transazioni alla vigilia del trial (143). Altra novitaÁ consiste nel fatto che ogni statement of case dev'essere accompagnato da una dichiarazione giurata, lo statement of truth, in difetto del quale l'avversario potraÁ chiedere alla corte di fissare un termine perche controparte provveda al giuramento. In mancanza il documento viene stralciato (struck out) (144). Qualora, poi, la dichiarazione sia falsa ed il suo autore sia in mala fede, questi si renderaÁ responsabile di contempt of court (145). La sanzione, volta ad evitare iniziative giudiziarie temerarie, eÁ minacciata tanto all'attore quanto al convenuto che negli statements of case (146) affermino consapevolmente il falso. In tal modo pare che tutti gli atti introduttivi, in quanto assistiti da giuramento, equivalgano, nella sostanza, a degli affidavit, tant'eÁ che sono dotati di un'efficacia probatoria su cui la parte interessata puoÁ far affidamento, in tutte le udienze diverse dal trial, a sostegno dei provvedimenti richiesti per mezzo di applications (147). Dopo lo scambio degli atti introduttivi, ciascuna parte puoÁ ottenere dal proprio avversario « ulteriori informazioni ». EÁ l'equivalente dei precedenti further and better particulars ed interrogatories (148), la cui richiesta era sostanzialmente diretta a scoprire le « carte » della strategia avversaria per iniziare ad individuarne i punti deboli e di forza. Oggi la procedura eÁ sensibilmente semplificata: la richiesta di ulteriori informazioni puoÁ essere fatta senza formalitaÁ particolari, e potraÁ avvenire anche semplicemente per lettera (149). L'autore (142) PD 16, § 10.3. (143) Questa tendenza ancora piuÁ evidente nella istituzione di pre-action protocols. V. supra n. 10. (144) CPR Part 22. Sul punto v. altresõÁ la proposta di Woolf in Access to Justice, Final Report, cit., chap. 12 § 11. (145) CPR r. 32.14 (1). Il contempt of court eÁ un illecito penale volto a prevenire o a reprimere abusi del processo o comportamenti che ostacolino l'amministrazione della giustizia o il suo buon funzionamento. In argomento v. JACOB, La giustizia civile, cit., p. 196 ss. (146) Nei quali, si ricordi, certamente rientra anche il claim form CPR r. 2.3 (1). (147) CPR r. 32.6 (2). (148) I primi facevano ancora parte del pleading process, mentre i secondi erano giaÁ parte del disclosure process. (149) PD 18, § 1.4.

Ð 1378 Ð della richiesta eÁ tenuto ad indicare un termine congruo entro il quale l'avversario dovraÁ fornire le informazioni. In ipotesi di mancata risposta, eÁ possibile rivolgersi alla corte affinche questa Ð trascorsi almeno 14 giorni e spirato il termine fissato dall'istante Ð ordini alla controparte di provvedere. Quest'ultima non vi eÁ tenuta qualora si tratti di informazioni inutili, irrilevanti, qualora non sia in grado di fornire le informazioni e i chiarimenti, qualora il tempo sia insufficiente o la spesa per provvedervi sia eccessiva e sproporzionata rispetto al valore della causa (150). Quanto alle modifiche che le parti vogliano apportare ai propri atti introduttivi le nuove CPR prevedono che non sia necessaria alcuna autorizzazione della corte qualora la modifica intervenga prima della notifica dell'atto (151) o con il consenso di tutte le parti (152). Negli altri casi saraÁ necessario chiedere alla corte il permesso, per la cui concessione non sono previsti criteri specifici. EÁ verosimile che nell'assumere una tale decisione la corte si ispiri ai princõÁpi del case management fissati dalle medesime CPR (153). 12. Ð Per agevolare le corti nel loro compito, Lord Woolf ha ideato differenti procedure Ð denominate tracks Ð da seguire a seconda della complessitaÁ della causa. Sono stati introdotti tre tracks: lo small claims track, riservato alle cause piuÁ semplici con valore non eccedente le 5.000 sterline (154); il fast track per le cause di valore compreso tra le 5.000 sterline e le 15.000 sterline ed infine il multy track destinato alle cause piuÁ complesse, dal valore eccedente le 15.000 sterline (155). Una volta che il convenuto abbia provveduto a difendersi, la corte dovraÁ procedere ad assegnare la causa al track corretto. Di cioÁ si occuperaÁ il master nei casi davanti alla Royal Court of Justice o il disctrict judge nelle cause cominciate in una County Court o in un distretto della High Court (156). Questi, nell'assegnazione della causa alla procedura piuÁ adeguata, saranno guidati da un questionario Ð denominato allocation questionnaire Ð che, quando un convenuto si sia difeso, saraÁ inviato a ciascuna delle parti. Queste ultime dovranno completarlo adeguatamente e farlo pervenire alla corte entro il termine indicato, di regola non inferiore a 14 giorni (157). Qualora cioÁ non accada il giudice potraÁ ordinare lo stral(150) PD 18, § 4.2 (1) e (2). (151) CPR 17.1 (1). Questa disposizione acquista un senso se si tiene conto del fatto che la parte puoÁ depositare un atto (ad esempio il claim form) senza notificarlo. SaraÁ poi la corte a provvedere alla notificazione del medesimo, o lo stesso attore, quando questi comunichi alla corte di volervi provvedere autonomamente. Cfr. CPR r. 6.3 (1). (152) CPR 17.1 (2). (153) CPR Part 1. (154) Se si tratta di lesioni personali il valore eÁ ridotto a 1.000 sterline. (155) CPR r. 26.6. Nel progetto originario lo small claims track era destinato alle cause con valore fino a 3.000 sterline; il fast track fino a 10.000 sterline e il multy track per le cause di valore eccedente le 10.000 sterline. (156) CPR r. 2.4; PD 29, § 3.10. (157) CPR r. 26.3. La corte puoÁ anche dispensare le parti dalla compilazione del questionario qualora abbia giaÁ elementi sufficienti per procedere all'assegnazione CPR r. 26.3 (1).

Ð 1379 Ð cio dell'atto introduttivo dell'attore o della difesa del convenuto; in alternativa puoÁ fissare un'udienza avente ad oggetto la assegnazione della causa al procedimento corretto, i cui costi andranno addebitati alla parte inadempiente (158). Nel questionario le parti sono tenute a dichiarare se ritengano possibile una soluzione transattiva della controversia e devono precisare a quale track ritengono che la propria causa debba essere assegnata (159). Le parti dovranno inoltre: dichiarare se siano stati utilizzati i protocolli pre-processuali e, nel caso in cui cioÁ non sia avvenuto, indicarne le ragioni; specificare se intendano chiamare un terzo e se abbiano giaÁ chiesto o intendano chiedere alla corte che la causa sia decisa con un procedimento sommario (160). In tema di prove, dovranno indicare i nomi dei testimoni ed i fatti su cui si intende farli deporre, nonche far menzione delle consulenze tecniche di cui eventualmente intendano avvalersi. Le parti sono altresõÁ chiamate ad esprimere una preferenza motivata sul foro in cui si terraÁ il dibattimento, nonche a formulare una stima della durata del trial e delle spese. A questo punto il giudice dovraÁ provvedere alla assegnazione della causa ad uno dei tre tracks. Per far cioÁ potrebbe avere necessitaÁ di chiedere ulteriori informazioni alle parti (161) ovvero di fissare apposita udienza (162). L'assegnazione dovraÁ avvenire principalmente con riguardo al valore della causa: come si eÁ detto, le cause di valore inferiore alle 5.000 sterline saranno destinate allo small claims track, tenendo peroÁ conto che in questa procedura non sono ammesse consulenze tecniche (163). Al fast track saranno assegnate le cause con valore compreso tra le 5.000 e le 15.000 sterline, in cui non si richiedano piuÁ di due consulenti tecnici (164) ed il cui dibattimento sia presumibilmente di una durata non superiore ad un giorno (165). Alla procedura multy track saranno assegnate le cause dal valore eccedente le 15.000 sterline o con trial di probabile durata superiore ad un giorno (166). Il sistema eÁ comun(158) PD 26, § 2.5. Si osservi che la corte ha comunque il potere di graduare la sanzione per la mancata consegna dell'allocation questionnaire e non eÁ tenuta allo striking out di claim o defence. V. altresõÁ il form N150, p. 5, Notes for completing an allocation questionnaire. (159) Nel caso che il track indicato non sia quello previsto in base al valore dovranno essere indicate le ragioni per cui eÁ preferibile l'assegnazione della causa ad un track diverso. (160) Si tratta del c.d. summary judgment, oggi disciplinato Ð con qualche novitaÁ rispetto al passato Ð da CPR Part 24. (161) CPR r. 26.5 (3). (162) CPR r. 26.5 (4). (163) In veritaÁ la consulenza tecnica eÁ ammessa anche nello small claims track qualora la corte conceda il permesso, ma vigono severe restrizioni che consentono alla parte vittoriosa di recuperare fino ad un massimo di 200 sterline delle spese sostenute per la consulenza tecnica. V. CPR r. 27.5 e PD 27, § 7.3 (2). (164) PiuÁ precisamente le consulenze tecniche orali sono ammesse al trial al massimo in due settori specialistici e non eÁ consentito piuÁ di un consulente tecnico per ogni settore. V. CPR 26.6 (5) (b). (165) CPR r. 26.6 (5) (a). (166) CPR r. 26.6 (6).

Ð 1380 Ð que improntato alla flessibilitaÁ, tant'eÁ che qualora il giudice ritenga piuÁ adatta una procedura diversa rispetto a quella determinata dai criteri appena esposti, potraÁ assegnare la causa ad un diverso track tenendo conto di ulteriori circostanze, quali la complessitaÁ delle questioni da affrontare, l'ampiezza della disclosure, il numero di parti coinvolte, il punto di vista espresso dalle parti (167). La corte, tuttavia, non potraÁ mai Ð se non con il consenso scritto delle parti Ð trattare una causa con un track destinato a cause di valore inferiore (168). Assunta la decisione, il giudice provvederaÁ a notificare alle parti il provvedimento con cui la causa eÁ stata assegnata ad un track piuttosto che ad un altro. Qualora una parte ritenga che la decisione sia ingiusta potraÁ proporre reclamo allo stesso giudice o appello ad una corte superiore (169). Si tratta di un passaggio delicato del nuovo processo e forse uno dei piuÁ discussi dai critici della riforma (170): un ricorso eccessivo a questi strumenti « di riesame » rischia infatti di far perdere tempo ed energie e puoÁ diventare seria causa di inefficienza (171). Infine, c'eÁ giaÁ stata occasione di sottolineare che la transazione come soluzione della lite eÁ caldeggiata e dev'essere sostenuta attivamente dal giudice stesso (172). Con riferimento a questo principio, in sede di allocation, il procedimento potraÁ essere sospeso per un periodo di un mese (173) ed eventualmente per periodi ulteriori di durata normalmente non superiore alle quattro settimane (174), allorche tutte le parti, impegnate nelle trattative, ne facciano espressa richiesta nell'allocation questionnaire o qualora, in ogni caso, il giudice lo ritenga opportuno. L'istituto, se mal impiegato, si presta a vanificare l'obiettivo della contrazione dei tempi, ma la necessitaÁ che tutte le parti ne facciano richiesta ed il fatto che l'ultima parola spetti al giudice sembrano rappresentare adeguate cautele per la prevenzione di eventuali abusi.

(167) CPR r. 26.8. (168) CPR r. 26.7 (3). (169) PD 26, §§ 11.1 e 11.2. (170) Cfr. ZANDER, The Woolf Report, cit., p. 222 s. il quale, nel riportare l'esperienza americana, ha posto in rilievo come le corti statunitensi incontrino non poche difficoltaÁ nel decidere, in una fase cosõÁ iniziale, la procedura appropriata con cui trattare una causa. Con il conseguente rischio di commettere errori e dar corso ad un numero preoccupante di interlocutory appeal. (171) Uno studio condotto recentemente negli Stati Uniti sull'efficacia del case management ha messo in luce che difficoltaÁ di rilievo si incontrano proprio nella fase di assegnazione della causa al corretto track in uno stadio cosõÁ iniziale. RAND, Just, Speedy and Inexpensive? An Evaluation of Judicial Case Management Under the Civil Justice Reform Act, Santa Monica, The Institute for Civil Justice, 1996. (172) V. sopra in relazione all'overriding objective. (173) CPR r. 26.4 (2). (174) PD 26, 3.1 (2) (b).

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