Elaborato Conclusivo Laboratorio Giuridico Prof Matera Class Action

September 28, 2017 | Autor: M. Scannapieco | Categoría: Class Actions, Consumer Law, Diritto Dei Consumatori
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Descripción

"L'azione collettiva risarcitoria nel novellato art.140 bis Cod.consumo" -Profili soggettivi ed oggettivi di un nuovo strumento processuale d'ispirazione angloamericana posto a tutela dei consumatori. Ambito soggettivo dell'azione di classe -La legittimazione attiva Le modifiche introdotte dalla legge 23 luglio 2009 n.99 hanno sostanzialmente modificato il contenuto dell'art. 140bis Codice del Consumo rispetto all'ambito soggettivo di applicazione dell'azione di classe individuando nei consumatori e utenti i soggetti da questa tutelati. La precedente disciplina dell'azione collettiva risarcitoria configurava come legittimati attivi alla promozione dell'azione le sole associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale inseriti nell'elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive ed i comitati purché adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Il novellato art. 140bis allarga sensibilmente la promozione dell'azione di classe a "ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato o comitati cui partecipa". Il consumatore può agire pertanto individualmente o tramite un’associazione o un comitato cui conferisce preventivamente mandato. La normativa parla di associazioni dei consumatori le quali riceveranno la legittimazione ad causam dal singolo cittadino. Il ruolo di primo piano assunto dalle associazioni dei consumatori nell'attività di tutela di questi ultimi è evidente sia alla luce del dettato dell'art. 137 del Codice del Consumo che prevede una riserva della legittimazione ad agire nell'ambito dell'azione inibitoria collettiva, sia alla maggiore disponibilità economica delle associazioni rispetto ai singoli consumatori. La tutela del consumatore ha ad oggi un nuovo strumento di tutela collettiva assimilabile ad un’azione individuale alla quale aderiscono altri soggetti danneggiasti che abbiano subito un identico pregiudizio, a beneficio, quindi, di una specifica categoria di soggetti “la classe”.

-La legittimazione passiva Viene considerato legittimato passivo il soggetto che svolge un’attività imprenditoriale ex. art. 2082 mentre da tale qualifica vengono esclusi i soggetti che esercitano attività professionale ma non imprenditoriale. Il concetto di impresa è stato esteso ai concessionari di pubblici servizi nei confronti dei quali risulta esperibile l’azione collettiva ex. art. 4 della legge delega n.15 del 2009 (cosiddetta riforma Brunetta).

Ambito oggettivo dell'azione di classe L'azione di classe si sostanzia dal punto di vista oggettivo nella tutela collettiva di diritti individuali. Nell'ambito di suddetta tutela la riforma del 2009 ha assunto modifiche di segno diametralmente opposto. Se dal punto di vista soggettivo la nuova disciplina ha portato ad un sostanziale allargamento della legittimazione attiva ad agire a soggetti che nel precedente 140 bis non godevano di tale facoltà, dal punto di vista oggettivo si è avuto un restringimento dei diritti deducibili in giudizio rispetto al passato. La previsione d’interessi superindividuali, collettivi o diffusi presente nella precedente versione dell'azione collettiva risarcitoria è stata esclusa dalla deducibilità in giudizio dei soli diritti individuali appartenenti ad una pluralità di consumatori e utenti che: -abbiano subito il medesimo pregiudizio -posto in essere dalla stessa impresa. Nell'enunciato dell'art.140 bis comma 1 il legislatore riserva l'ambito di applicazione dell'azione di classe ai "diritti individuali omogenei" per poi utilizzare nel secondo comma del medesimo articolo la locuzione "diritti identici". La dottrina si è espressa in maniera critica riguardo a tale scelta linguistica. Il riferimento all'omogeneità del diritto inteso come "un diritto, dei singoli individui, che abbia fonte in un medesimo comportamento, ed abbia natura omogenea, ad esempio al rimborso di una somma, ad un inadempimento, ad un risarcimento per un danno da prodotto difettoso etc. " risulta incompatibile con il disposto del comma 2 ove si parla di "diritti identici". La dottrina ha sottolineato come non esistano interessi identici ma omogenei pertanto un’interpretazione in senso strettamente tecnico-giuridico del termine "identico" potrebbe ridurre eccessivamente l'ambito di applicazione oggettiva dell'azione di classe. L'art.140 bis nel suo enunciato elenca tassativamente e senza possibilità di applicazione analogica i diritti tutelati dall'azione di classe. Essi sono: -i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti concernenti contratti stipulati ex art.1341-1342 c.c.; - i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; -i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Analizziamo nello specifico le diverse fattispecie che possono essere sussunte nell'art.140 bis.

- i Diritti contrattuali Non tutti i diritti contrattuali possono essere tutelati tramite lo strumento dell'azione di classe. L'attuale normativa pone come condiciones sine quibus non ai fini dell'attivazione del processo del 140 bis la presenza di: 1a)-diritti contrattuali lesi b)-di una pluralità di consumatori c)-accomunati da una "situazione identica" rispetto all'impresa Ne consegue che i diritti derivanti da atti illeciti extracontrattuali aventi la loro fonte in un fatto illecito o nella legge restano esclusi dalla tutela dell'azione di classe il cui ambito di applicazione si restringe ai soli diritti che trovano fondamento nel contratto ai sensi dell'art.1218. A tal riguardo è opportuno menzionare il passo in avanti fatto dal legislatore con la riforma del 2009. L'art.140 bis preriformato si indirizzava soltanto ai contratti conclusi con moduli e formulari ai sensi dell'art.1342 c.c. mentre oggi a tale elencazione sono stati aggiunti i contratti contenenti condizioni generali di contratto ex artt. 1341 e 1342 c.c. La riforma mira a tutelare il consumatore nei cosiddetti "contratti di massa" nei quali il concetto di squilibrio tra le parti in contrahendo trova la sua massima espressione nella totale assenza di trattative tra queste ultime, costringendo la parte più debole, il consumatore, ad accettare e sottoscrivere le clausole anche se vessatorie. Nell'ambito del contratto stipulato secondo gli art. 1341 e 1342 c.c. sottostante alle previsioni del Codice del Consumo riguardanti la disciplina della tutela del consumatore sono da ritenere azionabili con lo strumento dell'azione collettiva le domande risarcitorie o restitutorie che trovano la loro fonte nel/nella: -nullità di clausole vessatorie ex. Art 36 Cod. Consumo; -inadempimento del fornitore ex art.42 Cod. Consumo; -violazione degli obblighi di informazione ex. Art.47 Cod.Consumo; -violazione di norme relative ai contratti di multiproprietà ex art.69 Cod. Consumo; -violazioni di norme sui contratti di viaggio ex art.82 e ss. Cod. Consumo; -violazione delle norme relative alla vendita di beni di consumo ex art.128 e ss. Cod. Consumo. Nell'ambito oggettivo dell'art.140 bis rientrano inoltre i contratti stipulati da una pluralità di consumatori che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, verbalmente, anche al di fuori dei locali commerciali.

-Responsabilità per danno da prodotti difettosi L'art.140 bis al suo secondo comma par.b) annovera " i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale" quali diritti tutelati dall'azione di classe. La responsabilità del produttore in questo caso è oggettiva e viene esclusa dal nuovo testo legislativo l'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art.2043 non consentendo l'azione di classe per i danni ambientali e alla salute subiti da una pluralità di soggetti e cagionati dall'attività di impresa come nel caso Eternit. La classificazione della responsabilità del produttore come oggettiva comporta la cosiddetta responsabilità senza colpa pertanto l'onere della prova del difetto del prodotto, del danno e del nesso di causalità tra il difetto

e il danno verterà sull'attore ossia sul danneggiato. Al danneggiato spetta inoltre la dimostrazione di essere consumatore finale del prodotto, a nulla rilevando il rapporto negoziale con l'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia individuabile subente in maniera sussidiaria il fornitore la cui responsabilità è a sua volta oggettiva.

-Pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali L'art. 140 bis comma 2 prosegue la sua elencazione dei diritti soggetti all'azione collettiva risarcitoria prevedendo " diritti identici derivanti da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali”. Analizzando l'enunciato dell'ultimo paragrafo del comma 2 possiamo distinguere due fattispecie diverse:

1)Pratiche commerciali scorrette Per ciò che concerne le pratiche commerciali scorrette, esse sono previste e regolate all'interno del Codice del consumo dagli art. 18-26 Cod.consumo. L'art. 20 del Cod.consumo prevede il divieto di qualsiasi pratica commerciale che, contrariamente alla diligenza professionale" falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un gruppo di consumatori".Nel suddetto articolo vengono pertanto sussunte le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, i comportamenti omissivi dell'impresa che non forniscono le informazioni utili e necessarie ai fini di una decisione consapevole del consumatore così come tutti i comportamenti che inducono in errore il consumatore o siano tali che in mancanza di queste il consumatore non avrebbe preso la decisione oggetto della pratica commerciale.

2)Comportamenti anticoncorrenziali Nell'ambito dei comportamenti anticoncorrenziali rientrano tutti quei comportamenti quali le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante disciplinati dalla legge n.287/1990 che mirano ad indebolire la posizione contrattuale del consumatore annullando il fattore concorrenza realizzando ad esempio situazioni di "cartello". I consumatori sono tutelati dall'azione di classe potendo formulare domanda risarcitoria o restitutoria a seguito di tale pratiche anticoncorrenziali. La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di classe è attribuita ai consumatori i quali siano portatori di una identica lesione per il ristoro del pregiudizio subito a seguito della condotta illecita. La lesione subita dai consumatori consiste sostanzialmente nel danno derivante da una contrattazione fra posizioni contrattuali nettamente squilibrate a causa dell'assenza di alternative sul mercato che si prospettano al consumatore per effetto di una collusione tra imprenditori. La dottrina è discorde in ordine alla competenza per l'azione di classe. Una parte ritiene che ad essere competente è la Corte d'Appello in analogia con l'orientamento

giurisprudenziale che prevede la proposta dell'azione individuale del consumatore innanzi alla Corte d'Appello. Altri autori ravvisano alla luce della disposizione speciale dell'art 140 bis che la competenza spetti al Tribunale. a cura di: Matteo Bruno Scannapieco N.Matricola0160105161

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